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LA CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE CAMBIO CONTENUTA IN UN LEASING O IN UN MUTUO E’ ASSIMILABILE AD UNO STRUMENTO FINANZIARIO E COME TALE SOGGETTO AL T.U.F.
Il Tribunale di Udine con la sentenza 469/2017 pubblicata il 04.04.2017 conferma ancora che la clausola di indicizzazione cambio contenuta in un contratto di leasing è assimilabile ad uno strumento finanziario e come tale è soggetta alla normativa speciale, anche regolamentare, che disciplina l’attività di intermediazione finanziaria.
Nel solco delle sentenze n°1036/2015, 82/2016, 1099/2016 e 569/2017, la sentenza in oggetto ribadisce che detta clausola identifica uno strumento finanziario ai sensi dell’art. 1 comma 2 del T.U.F. e che non vi è motivo per discostarsi dai numerosi precedenti del Tribunale di Udine. Essendo pacifica la violazione degli specifici obblighi imposti dal T.U.F., per non aver la banca considerato strumento finanziario il rischio cambio, ne consegue il risarcimento del danno a favore dell’utilizzatore quantificato in misura pari all’effetto pregiudizievole della clausola.
La sentenza si contraddistingue però per la maggior severità con cui affronta la questione della risoluzione di tale clausola, specificando che “una volta appurato che la clausola di rischio cambio è il frutto della violazione di un obbligo di legge, pare conseguente concludere che ricade sulla concedente il divieto di avvalersi di quella clausola, quale manifestazione concreta del generale dovere di dare esecuzione al contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.) inteso come divieto di dare esecuzione a quella parte del regolamento contrattuale che origina proprio dalla violazione di un dovere di buona fede nella fase prenegoziale”.
Né deriva che la risoluzione della clausola indicizzazione rischio cambio va accolta nel senso di una condanna dall’eseguire il contratto secondo buona fede e, quindi, ad astenersi per il futuro dal pretendere il pagamento degli importi dovuti per effetto della clausola di indicizzazione cambio.
Ciò significa che laddove la banca o l’intermediario finanziario pur dopo una tale condanna continui a pretendere gli importi a titolo di rischio cambio commette un illecito penale oltre che un illecito civile.