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Pensione per animali e prescrizione di sei mesi del diritto di credito per il loro alloggio e vitto

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PENSIONE PER ANIMALI E PRESCRIZIONE DI SEI MESI DEL DIRITTO DI CREDITO PER IL LORO ALLOGGIO E VITTO

Merita citazione un’interessante sentenza del Tribunale di Prato del 28.09.2017 che, ai fini prescrittivi, ha equiparato il diritto di credito degli albergatori e degli osti per l’alloggio ed il vitto alle persone al diritto di credito dei titolari di pensioni per animali.

Sul presupposto di tale equiparazione il Giudice di Prato ha stabilito infatti che deve considerarsi applicabile la prescrizione presuntiva di cui all’art. 2954 c.c. non solo a quelli che danno alloggio e somministrano vitto agli esseri umani ma anche a tutti coloro che danno alloggio e somministrano vitto agli animali.

La ratio della norma infatti è quella di favorire la definizione delle obbligazioni che nascono dai rapporti di prestazione di pensione, nati senza particolare formalità, e, in tale ottica, distinguere se il servizio è prestato agli uomini o agli animali non appare rilevante.

Ciò posto, naturalmente, in tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita solo con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l’obbligazione non è stata estinta.

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