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Clausola Euribor e nullità per indeterminatezza per mancata indicazione del denominatore

CLAUSOLA EURIBOR E NULLITA’ PER INDETERMINATEZZA PER MANCATA INDICAZIONE DEL DENOMINATORE.

La Cassazione (da ultimo con la ordinanza n. 20801 del 2024) è intervenuta più volte sulla questione della nullità per indeterminatezza della clausola Euribor di un contratto di mutuo per la mancata indicazione della base del denominatore utilizzato per calcolare il tasso di interesse variabile indicizzato all’Euribor, statuendo due principi:

▪ in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d’interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante. E’ quindi nulla per indeterminatezza la clausola di un contratto di mutuo (anche ipotecario) per la mancata indicazione della base del denominatore utilizzato per calcolare il tasso di interesse variabile indicizzato all’Euribor;

▪ in materia di contratti bancari l’indeterminatezza della misura della pattuizione relativa agli interessi convenzionali dev’essere colmata, al pari del caso di mancata pattuizione degli stessi, facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), del, il quale, sostituendo di diritto la clausola difforme apposta dalle parti (artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c.), dev’essere riconosciuto dal giudice anche d’ufficio, a prescindere dalla proposizione di una domanda in tal senso della parte.

Alla luce di questi principi qualora in un contratto di mutuo manchi l’indicazione della base del denominatore utilizzato per calcolare il tasso di interesse variabile indicizzato all’Euribor, il Cliente dovrà procedere ad una preliminare analisi finanziaria per quantificare l’importo differenziale fra gli interessi realmente applicati sulla base della clausola nulla e gli interessi da applicare ex art. 117 7° comma TUB. Detto importo sarà quello che la Banca dovrà restituire al Cliente, maggiorato degli interessi e delle spese dell’analisi finanziaria.