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Fallimento e riassunzione, le Sezioni Unite intervengono sul tema del dies a quo

FALLIMENTO E RIASSUNZIONE, LE SEZIONI UNITE INTERVENGONO SUL TEMA DEL DIES A QUO

 

Recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito un importante principio in tema di fallimento, interruzione e dies a quo dal quale calcolare il termine per riassumere la causa.

Trattavasi di una questione particolarmente importante di diritto processuale, relativa al termine – in capo alla parte non colpita dall’evento interruttivo – per poter riassumere la causa precedentemente interrotta conseguentemente alla dichiarazione di fallimento, così come stabilito dall’articolo 43, comma terzo, della legge fallimentare.

Rispettando il disposto dell’articolo 305 c.p.c., infatti, il termine stabilito per la riassunzione della causa è di tre mesi (termine perentorio), scaduti i quali il processo si estingue; il problema, dunque, si riferiva proprio al momento in cui doveva individuarsi l’inizio del decorso di questi tre mesi, se dal momento della dichiarazione di fallimento o dal momento in cui il processo veniva dichiarato interrotto.

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 12154/2021, hanno risolto questo contrasto giurisprudenziale, sancendo questo principio: «In caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell’art.43 co.3 1. f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art.305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 1. f. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell’art.176 co.2 c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall’ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d’ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento medesima.»

Secondo le Sezioni Unite, quindi, il dies a quo dal quale calcolare il termine per la riassunzione della causa inizia a decorrere dalla dichiarazione giudiziale di interruzione del processo e nello specifico da quando questa viene portata a conoscenza di ciascuna parte. Ne consegue che, se una parte interessata non la conosceva direttamente, la dichiarazione deve essere notificata a quest’ultima da ogni interessato o altresì dall’ufficio giudiziario.

Le Sezioni Unite, in particolare, hanno osservato come il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, all’articolo 143, stabilisce come «L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo. Il tempo per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice.» Il dettato in questione e la necessità, derivante dal lungo processo di costituzionalizzazione dell’articolo 305 c.p.c., di rispettare i principi di necessaria conoscenza delle parti interessate, sono stati alcuni dei punti utilizzati per giungere al suddetto principio di diritto.