Home   Articoli   NEWS   I costi della polizza assicurativa accessoria al finanziamento bancario rientrano nel concetto di spesa ai fini dell’usura

I costi della polizza assicurativa accessoria al finanziamento bancario rientrano nel concetto di spesa ai fini dell’usura

NEWS

Pubblicato il 23.05.2018 in www.diritto24.ilsole24ore.com

I COSTI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ACCESSORIA AL FINANZIAMENTO BANCARIO RIENTRANO NEL CONCETTO DI SPESA AI FINI DELL’USURA

La Suprema Corte di Cassazione interviene ancora – con la sentenza n. 9298 depositata il 16 aprile 2018 in www.diritto24.ilsole24ore.com – sulla questione del cumulo dei costi di polizza assicurativa accessoria al finanziamento bancario ai fini del concetto di spesa indicato dall’art. 644 c.p. per la determinazione del tasso usurario.

La questione rientra in quella più complessa relativa a quali voci debbano essere considerate nel calcolare il tasso di interesse applicato su un contratto di mutuo o finanziamento, al fine di determinare se esso possa essere considerato usurario.

Nello specifico, la consolidata prassi degli istituti di credito di imporre la stipula di una o più polizze assicurative collegate all’erogazione del mutuo, a beneficio del mutuatario, ha fatto emergere il problema se tale costo deve essere computato o meno nel tasso effettivo globale annuo c.d. TAEG.

Già la sentenza della Cassazione n. 8806 del 5 aprile 2017 si era occupata delle spese di assicurazione privilegiando il carattere e principio di onnicomprensività fissato dall’art. 644 c.p. e statuendo quindi che doveva essere ricompresa nel calcolo del tasso praticato anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo o a garanzia del rimborso del prestito in caso di perdita d’impiego, morte o invalidità.

La nuova sentenza conferma quindi l’orientamento giurisprudenziale precedente, nonostante le diverse Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) ai sensi della legge sull’usura, ai fini del calcolo del Teg (tasso effettivo globale). Peraltro, le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia riguardano solo la definizione del Tegm, e non anche il Taeg, mentre i i costi assicurativi, se collegati all’erogazione del credito, rientrano nel calcolo del Taeg, proprio perché il calcolo del Taeg, al contrario del Tegm, non può essere vincolato dalle istruzioni della Banca d’Italia.

La sentenza ha pure il pregio di definire i presupposti perché operi il cumulo:

  • la polizza assicurativa deve essere accessoria al contratto di finanziamento o di mutuo;
  • la polizza assicurativa deve essere obbligatoriamente imposta al soggetto finanziato dall’Istituto finanziario;
  • la polizza assicurativa deve essere stipulata all’esclusivo interesse del finanziatore, e quindi al solo fine di tutelare l’istituto finanziario per il rischio di insolvenza del soggetto finanziato.

Con tale presa di posizione la Cassazione implicitamente sottolinea ancora che le Istruzioni della Banca d’Italia non hanno alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell’ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione, e ciò innanzitutto perché disposizioni non certo suscettibili di derogare alla legge ed in particolare la prescrizione di cui all’art. 644 c.p. in materia di componenti da considerare ai fini detta determinazione del tasso effettivo globale praticato. Ne deriva che il TEG applicato alla singola operazione va accertato dal Giudice unicamente sulla base dell’art. 644 c.p. che prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”.