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Società tra avvocati e credito privilegiato nelle crisi di impresa

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SOCIETA’ TRA AVVOCATI E CREDITO PRIVILEGIATO NELLE CRISI DI IMPRESA

La Cassazione interviene con recentissima ordinanza (la n° 7898 del 17 aprile 2020) sulla questione della riconducibilità all’associazione professionale del credito spettante al singolo avvocato associato a titolo di compenso per la eseguita prestazione professionale, ai fini del riconoscimento della natura privilegiata del credito da insinuare in una procedura di crisi d’impresa. E lo fa stabilendo che per ottenere il privilegio, l’associazione deve provare l’intervenuta cessione del credito da parte dell’associato, perché quando è l’associazione ad insinuarsi al passivo del debitore “è da escludersi che il credito abbia natura privilegiata”.

Sulla questione generale della natura privilegiata o meno del credito di una associazione professionale, la decisione è in linea con la costante giurisprudenza degli ultimi anni, ed è estensibile anche alle società tra professionisti e alle recenti società tra avvocati. La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da una società tra avvocati fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis Cc, n. 2, salvo dar prova che il credito si riferisca a una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione.

La sentenza conferma anche però l’attitudine di un accordo con data certa tra società ed associato che preveda la cessione alla società del credito al compenso per la prestazione professionale a rappresentare uno strumento utile per dare prova natura personale e quindi privilegiata del relativo credito. La fattispecie, comunque, costituisce solo una delle ipotesi idonee a riconoscere il credito dell’associazione come privilegiato di cui all’art. 2751-bis n.2, potendo la società provare con altri mezzi che il credito si riferisce alla prestazione effettivamente svolta dal professionista, in via esclusiva o prevalente e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dalla società.