-
NEWS
LA FINESTRA SULLE SEZIONI UNITE
-
Articoli recenti
- Home banking e la responsabilità della Banca
- Nullità del contratto di swap stipulato con la P.A. ma privo di firma del suo rappresentante legale
- Funzione di copertura e durata del contratto di Interest Rate Swap
- Sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale
- Ancora sulla clausola rischio cambio contenuta nei contratti di leasing
Archivio Sentenze
- Trib. Udine 11.12.18 N° 1476
- Trib. Udine 18.04.18 N° 503
- Trib. Udine 05.07.18 N° 887
- Trib. Udine 25.06.18 N° 836
- Corte Appello Trieste 18.05.18 N° 198
- Trib. Treviso 25.05.18 provvedimento
- Trib. Pordenone 15.03.18 N° 229
- Trib. Udine 10.04.18 N°443
- Ufficio del GdP di Padova n°91 del 2018
- Trib. Treviso 23.02.18 N°402
- Cassazione Penale 27.10.17
- Corte Appello Venezia 10.03.17 N° 550
- Sezioni Unite 27.07.17 N° 18725
- Trib. Venezia 02.08.17 N° 1814
- Corte Appello Venezia 07.09.17 N° 1885
- Corte Appello Venezia 11.09.17 N° 1921
- Corte Appello Trieste 15.05.17 N° 175 (DECR.)
- Corte Appello Venezia 05.07.17 N° 1392
- Trib. Treviso 21.07.17 N° 5593 (DECR.)
- Trib. Venezia 07.07.17 N° 3299 (ORD.)
Archivio Pareri
- Home banking e la responsabilità della Banca
- Nullità del contratto di swap stipulato con la P.A. ma privo di firma del suo rappresentante legale
- Funzione di copertura e durata del contratto di Interest Rate Swap
- LCA delle Banche Venete ed art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. 99/2017
- Contratto di swap e diritto di recesso per contratto stipulato fuori sede
- Inadeguatezza dell’investimento per dimensione ed obbligo di astensione della Banca
- La valutazione di adeguatezza per la prestazione di servizi su strumenti finanziari in regime di cointestazione
- Gli interessi moratori non possono essere cumulati agli interessi corrispettivi al fine usura
- La successione nel contratto di deposito titoli per il caso Banche Venete
- Mutuo garantito da pegno su titoli e giusta causa di recesso ex art. 2558 2° comma c.c. in caso di cessioni di aziende bancarie
-
... segue nella sezione Categorie > Pareri
Eventi formativi
- Condominio, istituzioni, banche e ricettività turistica
- Il Condominio sempre in cammino
- Giudizio di Cassazione e diritto di difesa
- L’usura sopravvenuta: riflessioni a qualche mese dall’intervento delle Sezioni Unite
- Previdenza forense
- Il condominio ed i poteri forti: le banche …
- Le class action in Italia
- Third party litigation funding
- Banche popolari e azioni giudiziali per la tutela degli azionisti e degli investitori
- Le controversie in materia finanziaria e bancaria …
- Degiurisdizionalizzazione e ruolo dell’Avvocato …
Categorie
- Appalto
- Articoli
- Class Action Italiana
- Diritto Bancario
- Diritto di famiglia
- Diritto Fallimentare
- Diritto Finanziario
- Diritto Societario
- Diritto Tributario
- EVENTI FORMATIVI
- LA FINESTRA SULLE SEZIONI UNITE
- NEWS
- PARERI
- Responsabilità medica
- Settore Diritto Informatico
- Sistema tavolare
- SWAP e Prodotti Derivati in genere
- Trust
Archivio articoli
NEWS
COLPA PROFESSIONALE PER OMESSA IMPUGNAZIONE
Con la sentenza 25112 del 24 ottobre 2017 la Corte di Cassazione tratta della responsabilità degli avvocati, e dei commercialisti per il campo tributario, per omessa impugnazione.
Traendo spunto da altri precedenti in materia di responsabilità civile, ove vige la regola della prevalenza dell’evidenza o della maggiore probabilità, la Suprema Corte statuisce che “Il giudice accertata l’omissione di un’attività dovuta in base alle regole della professione praticate, nonché l’esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno“.
Occorre però sempre distinguere tra l’omissione di una condotta che, se tenuta, avrebbe evitato l’evento dannoso, dall’omissione di una condotta che, se tenuta, avrebbe prodotto un vantaggio. In entrambi i casi possono essere presenti gli estremi per il riconoscimento di responsabilità, ma nella prima ipotesi l’evento dannoso si è effettivamente verificato, mentre nell’altra il danno deve invece essere oggetto di un accertamento nel segno della probabilità “dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato“.