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Mutui e leasing in valuta estera e diritti del cliente a vedersi rimborsate dalla banca le somme pagate a titolo di rischio cambio

MUTUI E LEASING IN VALUTA ESTERA E DIRITTI DEL CLIENTE A VEDERSI RIMBORSATE DALLA BANCA LE SOMME PAGATE A TITOLO DI RISCHIO CAMBIO

Le clausole “rischio cambio” inserite nei contratti di mutuo o di leasing sono dotate di causa propria ed autonoma rispetto al contratto cui accedono e costituiscono un’operazione finanziaria soggetta alla normativa speciale, anche regolamentare, che disciplina l’attività di intermediazione finanziaria. Ne deriva che le banche e le società finanziarie che hanno stipulato mutui o leasing in valuta estera, senza tener conto di tale normativa, devono rimborsare al cliente gli importi pagati dal cliente a titolo di “rischio cambio”.

Questo principio è stato fatto proprio dalla sentenza del Tribunale di Udine n. 1036/2015 del 20 luglio 2015, che si è spinta ad individuare nella clausola di “rischio cambio” la presenza di uno strumento finanziario in forma di derivato implicito per il quale non vi è dubbio che debba operare la particolare disciplina prevista per gli strumenti finanziari.

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