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PARERE
INSTALLAZIONE DI TELECAMERE IN CONDOMINIO
Per non avere problemi ad installare telecamere nel Condominio per motivi di sicurezza o privacy, ci sono passaggi da rispettare che variano a seconda che l’impianto riguardi le parti comuni o la singola proprietà. Vediamo quali sono Per quanto riguarda l’installazione di telecamere sulle parti comuni ai fini di tutelare la sicurezza di cose e persone, vanno osservati l’art. 1122 ter c.c. secondo il quale occorre l’approvazione dell’assemblea dei condomini con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e l’art. 1136 secondo comma c.c., secondo il quale occorre l’approvazione di almeno la metà del valore dell’edificio.
Se l’assemblea condominiale ha questo potere deliberativo di decidere se installare o meno delle telecamere nelle parti comuni del Condominio, è pur vero che poi l’installazione e il trattamento dei dati debbano avvenire nel rispetto di quanto dispone sul punto il Garante della privacy che specifica che l’installazione possa avvenire solo per motivi di sicurezza e sancisce l’obbligo a carico del Condominio di posizionare appositi cartelli informativi ben visibili al pubblico a indicare la presenza delle telecamere (provvedimento generale del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza dell’8.04.2010) Questo per quanto riguarda il posizionamento di telecamere deciso dall’assemblea sulle parti comuni dell’edificio. Ma il singolo condomino può a sua volta installare delle telecamere per la sicurezza dei propri spazi privati? La risposta è sì: il singolo condomino può installare delle telecamere per uso privato nell’ambito della sua proprietà e relative pertinenze dandone comunicazione al Condominio, senza che tale comportamento rientri nella disciplina della privacy proprio perché le aree videosorvegliate non sono parti comuni, ma zone di proprietà privata, come l’ingresso del proprio appartamento o del proprio box auto
Ma cosa accade nell’ipotesi in cui un condòmino installi verso la propria proprietà una telecamera non fissa, ma orientabile e che quindi, ove ruotata al massimo, sia in grado di inquadrare anche l’ingresso del condòmino confinante ledendone così la privacy? E’ questo il caso particolare di cui si è occupato di recente il Tribunale Ordinario di Roma che, a fronte dell’installazione da parte di un condòmino di un dispositivo orientabile di video sorveglianza e verificata a mezzo di CTU la capacità della videocamera di poter riprendere anche l’area privata del vicino con conseguente violazione della relativa privacy, ne ha ordinato la sostituzione immediata con un dispositivo fisso e come tale idoneo ad escludere la possibilità di riprendere aree private di pertinenza altrui. E’ bastata quindi la sola eventualità di una possibile violazione della privacy del vicino di casa attraverso l’orientamento manuale della telecamera, a produrre la conseguenza della necessaria sostituzione dell’impianto di videosorveglianza con un modello di telecamera fisso, salvando però in questo modo sia il diritto del singolo a tutelare la propria proprietà, sia il diritto del vicino a tutelare la propria privacy. Nessuna violazione invece del diritto alla privacy degli altri condòmini nel caso in cui il singolo condòmino effettui riprese dell’area condominiale destinata ai pianerottoli o alle scale condominiali (Corte d’Appello Catania Sez. II° 15.02.22 n.317)