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CONTRATTO VALIDO A PRESCINDERE DALLA CONFORMITA’ URBANISTICA DELL’IMMOBILE
Con la sentenza n° 8230 del 22.03.2019 le Sezioni Unite, a risoluzione di contrasto, hanno affermato che la nullità degli atti giuridici relativi ad edifici, o a loro parti, abusivi di cui all’art. 46 del DPR n° 380/2001 e all’art. 40 della legge n°47/1985 va ricondotta nell’ambito della nullità di cui all’art. 1418 3° comma c.c. e si qualifica pertanto come nullità testuale volta a punire non tanto la difformità della costruzione realizzata alla licenza o alla concessione ad edificare o alla concessione rilasciata in sanatoria, ma la mancata o mendace dichiarazione da parte dell’alienante degli estremi di detti titoli abilitativi urbanistici.
La questione rimessa alle Sezioni Unite, in punto di diritto, verteva proprio sulla riconducibilità della nullità degli atti di compravendita di edifici abusivi od in parte abusivi di cui al Testo Unico in materia edilizia, alla nullità di cui all’art. 1418 1° comma c.c., che presupporrebbe l’esistenza di una norma imperativa ed un generale divieto di stipulazione di atti aventi ad oggetto immobili abusivi al fine di renderli giuridicamente non utilizzabili, oppure alla nullità di cui all’art. 1418 3° comma c.c., che dà rilievo alla sola esistenza o meno della dichiarazione dell’alienante, comunque reale e riferibile all’immobile oggetto del contratto. Le Sezioni Unite hanno optato per quest’ultima soluzione statuendo che in costanza di una siffatta dichiarazione il contratto sarà comunque valido, a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo urbanistico menzionato in contratto, precisando che la dichiarazione mendace va assimilata alla mancanza di dichiarazione.