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Concordato preventivo in bianco e gli obblighi informativi in tempo da coronavirus

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CONCORDATO PREVENTIVO IN BIANCO E GLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN TEMPO DA CORONAVIRUS

Per costante orientamento della Cassazione (cfr. da ultimo Cassazione Civile, sez. VI, 11 Ottobre 2018, n. 25210. Est. Terrusi), la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonché dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti.

La questione è più che rilevante in questo periodo da coronavirus, laddove sono intervenuti plurimi provvedimenti di sospensione dei termini processuali, che hanno coinvolto pure la domanda di concordato formulata ai sensi dell’articolo 161 sesto comma L.F. (c.d. concordato in bianco). Ci si domanda, allora, visto che il termine assegnato per la stesura del piano di concordato beneficia della sospensione dei termini processuali, quale sorte avranno i termini per gli obblighi informativi assegnati ai sensi dell’articolo 161 ottavo comma L.F. all’imprenditore che ha proposto domanda di concordato in bianco, visto che non sono termini di natura processuale, ma termini impositivi di una specifica condotta.

La soluzione sembra quella di adattare gli adempimenti all’effettiva situazione concreta in cui si trova l’impresa che deve presentare il piano concordatario. Si potrà quindi avere:

▪ la non sospensione dei termini se la domanda preannuncia un piano di concordato puramente liquidatorio, dove al proponente è chiesto solo di comunicare di non aver svolto alcun atto gestorio;

▪ la sospensione dei termini se il piano si preannuncia in continuità ma sia data prova che l’attività imprenditoriale è stata di fatto interrotta a causa dell’emergenza sanitaria;

▪ la non sospensione dei termini se il piano si preannuncia in continuità e l’attività è effettivamente continuata, sia direttamente dal proponente che indirettamente da un terzo soggetto, nonostante il lockdown per effetto delle dispense contenute nei vari provvedimenti emergenziali.

Non potendo, infatti, concludere per una sospensione ex lege di termini che non hanno natura processuale, l’effettiva situazione concreta in cui si trova il proponente in questo momento di emergenza sanitaria dettata dal coronavirus sembra essere il miglior criterio di riferimento per accedere a soluzioni concrete ed equilibrate.