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GARANZIA FIDEIUSSORIA DEL SOCIO A FAVORE DELLA SOCIETÀ E POSTERGAZIONE.
Con ordinanza 12 Marzo 2026, n. 5582/2026, la Corte di Cassazione ha deciso che devono essere assoggettate alla disciplina della postergazione di cui all’art. 2467 c.c. anche le garanzie fideiussorie dei soci prestate a favore della società.
Nella definizione di finanziamento dei soci a favore della società non rientrano, quindi, solamente i mutui e/o prestiti, ma anche le garanzie fideiussorie.
Se il socio fideiussore paga la banca creditrice al posto della società, egli acquisisce un diritto di regresso/surrogazione verso l’impresa. Tuttavia, questo credito diventa automaticamente postergato: il socio dovrà attendere che tutti gli altri creditori sociali siano stati rimborsati.
L’obiettivo dell’Art. 2467 Codice Civile è tutelare i creditori esterni e prevenire “l’under-capitalization” (sotto-capitalizzazione), evitando che i soci sostengano l’azienda artificialmente tramite debito anziché con capitale di rischio. Quindi, la postergazione si applica se la società si trova in una condizione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure quando la situazione finanziaria sarebbe stata più ragionevolmente bisognosa di un conferimento di capitale. Ne deriva che la postergazione rende inesigibile il diritto alla restituzione del finanziamento da parte del socio di s.r.l., sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, concretizzata dalla norma nell’eccessivo squilibrio, oppure intervenga il conferimento.
Lo stesso criterio è utilizzabile per l’acquisto del credito, anche se in tal caso potrebbe essere meno agevole dimostrare il collegamento tra l’operazione compiuta dal socio e la finalità di effettuare un finanziamento, collegamento che, come detto sopra, è evidente nel caso di rilascio di fideiussione.