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LE SEZIONI UNITE INTERVENGONO SULLA VALIDITÀ DI UNA DELIBERAZIONE CONDOMINIALE
Con sentenza n. 9839/2021 le Sezioni Unite sono intervenute su temi di particolare importanza relativi alle delibere condominiali e alla validità di queste ultime, andando inoltre a stabilire quando si possa parlare di nullità e quando di annullabilità di una delibera condominiale.
Tra le numerose questioni affrontate, due hanno particolare risalto: può essere fatta valere l’invalidità della delibera condominiale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo? Quale regime di invalidità si applica alle deliberazioni che applicano criteri di riparto spese diversi da quelli previsti dalla legge?
In merito al primo quesito, le Sezioni Unite hanno aderito all’orientamento giurisprudenziale più recente, che ammette la possibilità di un sindacato di invalidità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione. In primo luogo, sono gli stessi principi generali di diritto ad affermare come l’opposizione a decreto ingiuntivo apra un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso di ingiunzione, il cui oggetto può estendersi all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione; risulta quindi arduo, dal momento che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo è considerabile come ordinario giudizio di cognizione, sostenere come il giudice possa confermare il decreto senza verificare la validità del titolo. In secondo luogo, non vanno dimenticate ragioni di economia processuale: negare al giudice dell’opposizione di sindacare l’invalidità della deliberazione porterebbe ad una consistente moltiplicazione dei giudizi.
Come sottolineano le Sezioni Unite, tale possibilità deve però essere limitata alla domanda posta in via principale o alla domanda riconvenzionale del convenuto. Secondo la Corte, infatti, l’articolo 1137 c.c. circa l’impugnazione di delibera assembleare deve essere interpretato così da escludere che l’annullamento di una delibera abbia effetto su alcuni condomini e non su altri; avendo l’eccezione il limitato scopo di paralizzare la domanda altrui e non quello di invalidare la delibera, ne deriverebbe una privazione di efficacia nei soli confronti della parte processuale e non di tutti i condomini. Così come ribadisce la Corte nel seguente principio di diritto: «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l’eccezione con la quale l’opponente deduca l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento della deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d’ufficio dal giudice.»
Quanto alla seconda questione, circa quale regime di invalidità si applica alle deliberazioni che applicano criteri di riparto spese diversi da quelli previsti dalla legge, riprendendo un orientamento del 2005 le Sezioni Unite hanno considerato come meritasse conferma il principio che pone una distinzione tra deliberazioni che derogano i criteri legali e deliberazioni che applicano erroneamente criteri esistenti.
Secondo la Corte, sono da considerare nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione, da valere per il futuro; al contrario, sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio delle dette attribuzioni assembleari.
Questo, in concreto, il ragionamento della Corte: le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono da considerarsi nulle per “impossibilità giuridica” dell’oggetto nel caso in cui l’assemblea esuli dalle proprie attribuzioni e modifichi i criteri di riparto legali con valenza futura; sono invece semplicemente annullabili le deliberazioni adottate nel caso in cui i criteri vengano violati nel singolo caso e non con valenza futura.