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Leasing o finanziamento e indicizzazione rischio cambio: nullità della clausola

LEASING O FINANZIAMENTO E INDICIZZAZIONE RISCHIO CAMBIO: NULLITA’ DELLA CLAUSOLA

Il Tribunale di Udine con la sentenza n° 569 del 21.04.2017 interviene ancora una volta sulla questione della nullità di una clausola indicizzazione rischio cambio contenuta in un contratto di finanziamento – nella fattispecie un contratto di leasing – ribadendo il principio ormai consolidato secondo il quale una clausola di indicizzazione rischio cambio contenuta in un contratto di finanziamento per essere valida deve consentire al Cliente di predeterminare con esattezza il contenuto dell’obbligazione stipulata e rispettare le norme regolamentari della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle obbligazioni e dei servizi delle Banche richiamate dall’art. 117 8° comma T.U.B.

Nella fattispecie la Banca, pur avendo previsto canoni variabili in base al criterio di indicizzazione ancorato all’andamento del rapporto di cambio Euro/CHF, non aveva precisato nel dettaglio della clausola contrattuale gli elementi determinativi delle componenti variabili, lasciando peraltro incerto anche quale canone mensile dovesse essere sottoposto a questo particolare tipo di indicizzazione.

Da tale violazione discende la nullità della clausola rischio cambio e l’obbligo per la Banca di restituire tutte le somme esborsate dal Cliente a tale titolo, oltre interessi nella misura legale dal giorno della notificazione della domanda al saldo.

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