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I doveri informativi della Banca: la Cassazione conferma che il prospetto informativo deve essere spiegato al Cliente

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I DOVERI INFORMATIVI DELLA BANCA: LA CASSAZIONE CONFERMA CHE IL PROSPETTO INFORMATIVO DEVE ESSERE SPIEGATO AL CLIENTE

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 22 maggio 2020 n. 9460, ha confermato il principio di diritto secondo il quale al momento della consegna del prospetto informativo di un’operazione finanziaria la Banca deve svolgere a favore del Cliente un’attività di informazione specifica dell’operazione medesima. Per i giudici infatti dal Regolamento Consob di attuazione, vigente ratione temporis (nel caso quello del 1998) si evince che l’intermediario  deve operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati e non può effettuare o consigliare operazioni, se non dopo aver fornito informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento. L’obbligo, quindi, non è solo quello di consegnare agli investitori, prima della sottoscrizione, copia del prospetto informativo, ma anche quello di illustrare agli investitori gli elementi essenziali dell’operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali:  “La contrapposizione fra gli adempimenti informativi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 36 de Reg. Consob 11522/1998 – scrive la Suprema corte – rende evidente che la consegna del prospetto informativo emesso dall’emittente era adempimento necessario, ma non sufficiente, a soddisfare l’obbligo informativo gravante sull’intermediario”.

Il caso deciso riguardava peraltro l’offerta fuori sede e coinvolgeva anche la violazione dell’obbligo di evitare il conflitto di interessi. In questi casi la Cassazione chiarisce che il servizio reso dalla Banca le imponeva di denunciare al cliente la sussistenza di un conflitto di interessi in cui versava l’intermediario, nonché di informarlo sulla natura e i rischi correlati al prodotto finanziario e di valutare l’adeguatezza del prodotto. “Non si scorge quindi – conclude sul punto la decisione – come la Banca possa chiamarsi estranea ad una controversia che involge lo scrutinio della correttezza del suo operato nello svolgimento di una attività professionale di intermediazione nell’acquisto di prodotti finanziari emessi da terzi, per la quale la legge esige dall’intermediario, che, tramite il proprio promotore, entra a contatto diretto con il cliente investitore una serie di obblighi e cautele finalizzati a consentirgli una scelta informata e consapevole“.