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Parere
LA DELIBERA SOSTITUTIVA ASSEMBLEARE DI UNA PRECEDENTE DELIBERA GIÀ IMPUGNATA: NUOVA LETTURA DELL’ART. 2377 8° COMMA C.C.
La deliberazione adottata in sostituzione di una precedente impugnata comporta il venir meno del giudizio di impugnazione per carenza di interesse ad agire. La questione riguarda se al giudice della impugnazione spetti o meno il potere di sindacare ancora la delibera impugnata se sostituita nelle more del giudizio e se il potere di sindacato di estenda anche alla nuova delibera sostitutiva e coinvolge l’esatta interpretazione il dettato normativo di cui all’art. 2377 comma ottavo, ai sensi del quale “l’annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il Giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno”.
L’unico precedente della Suprema Corte al riguardo (Cass. civ. n. 16017/2008), sulla base del testo letterale della norma “se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”, ha ritenuto che «il giudice stesso (del giudizio di impugnazione della prima deliberazione, quella poi sostituita, n.d.r.) è tenuto a verificare la avvenuta rimozione della precedente causa di invalidità, dovendo egli accertare ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa.» La lettura di questo orientamento porta infatti a definire come l’attore, nel giudizio di impugnazione di una deliberazione poi sostituita, possa richiedere allo stesso giudice di valutare se nella deliberazione sostitutiva sia stata rimossa o meno la causa di invalidità.
Diversa teoria, invece, propende per una lettura diversa della norma, ai sensi della quale l’adozione di una delibera sostitutiva non può che comportare la cessazione della materia del contendere, essendo preclusa al giudice dell’impugnazione della delibera sostituita la valutazione sulla validità o meno della delibera sostitutiva, che non sia a sua volta impugnata, e limitato il suo esame alla sola verifica dell’esistenza della delibera, già riconosciuta dall’assemblea come adottata in conformità della legge e dello statuto.
La questione è stata esaminata dalla Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano con la sentenza n. 6983/2020. I Giudici milanesi hanno reputato non decisivo il richiamo all’art. 2377 8° comma c.c., il quale si risolve in una ricognizione dell’effetto sostitutivo di delibere successive a quella impugnata dal socio, “effetto di per sé comportante il venir meno della utilità della impugnazione per l’attore, la delibera impugnata essendo già stata, appunto, privata di effetti della sua sostituzione endo-societaria”.
Secondo il Tribunale, proprio alla luce di questa particolare disciplina, il socio che abbia impugnato una deliberazione assembleare non potrà, nello stesso giudizio, chiedere il sindacato di validità anche della deliberazione sostitutiva. Quest’ultima, infatti, se ritenuta dall’assemblea adottata in conformità di legge e statuto, deve essere ritenuta efficace nei confronti di tutti i soci e solo un’autonoma e diversa richiesta di annullamento potrà portare ad un giudizio relativo alla sua validità. Tale nuova richiesta di annullamento potrà essere introdotta con separato giudizio ovvero può rappresentare, nell’ambito del primo giudizio, domanda consequenziale all’eccezione della società in tema di sopravvenuta sostituzione della prima delibera impugnata.
In conclusione, quindi, l’eventuale delibera sostitutiva comporta la sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire relativa all’impugnazione della deliberazione sostituita.