Home   Articoli   Diritto Bancario   Le commissioni di massimo scoperto

Le commissioni di massimo scoperto

LE COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO

Con sentenza n°16303 del 20.06.2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte risolvono la questione della rilevanza o meno della commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo TEG, alla luce dei contrasti giurisprudenziali tra la Seconda Sezione Penale e la Prima Sezione Civile della Cassazione e delle norme speciali, anche regolamentari, in vigore ante 1 gennaio 2010, prima dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 2 bis D.L. 185/2008 convertito con la L. 2/2009.

La Seconda Sezione Penale della Cassazione ritiene infatti, al fine di determinare la fattispecie di usura, rilevanti tutti gli oneri sopportati dal Cliente per il credito concesso (tra cui le CMS), mentre la Prima Sezione Civile della stessa Cassazione esclude le CMS dal computo ai fini del superamento del tasso soglia usura. Al centro della questione la diversa interpretazione che le due Sezioni attribuiscono all’art. 2 bis D.L. 185/08, ai sensi del quale le commissioni – quali le CMS – che prevedono una remunerazione a favore della Banca dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del Cliente sono rilevanti ai fini dell’usura. Infatti la Sezione Penale ritiene l’articolo “norma di interpretazione autentica del quarto comma dell’art. 644 c.p.“, con efficacia retroattiva, mentre la Sezione Civile la etichetta norma priva di valore di interpretazione autentica e quindi neppure dotata di efficacia retroattiva.

Le Sezioni Unite intervengono per chiarire che l’art. 2 bis D.L. 185/08 non può mai essere qualificato norma di interpretazione autentica non contenendo alcuna espressione che evochi tale natura ma anzi chiarissimi indizi in senso contrario. Peraltro la previsione contenuta nell’art. 2 bis comma 3 di un termine (150 giorni) per l’adeguamento dei contratti in corso, decorrente dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge, mal si concilia con una previsione di retroattività della norma, per cui per tutti i rapporti fino al 01.01.2010, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, le CMS non vanno computate. O meglio, come precisano le Sezioni Unite, “va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati“.