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Contratto finanziario e operazione inadeguata: il principio del “Know your client” (KYC)

Parere

CONTRATTO FINANZIARIO E OPERAZIONE INADEGUATA: IL PRINCIPIO DEL “KNOW YOUR CLIENT” (KYC)

Con la recente ordinanza del 27 ottobre 2020, n. 23570 la Cassazione interviene ancora una volta sul tema delle operazioni inadeguate, facendo proprio il principio del “Know your client” (KYC) o del “Know your customer” con il quale si indica, in associazione al principio “know your product”, almeno seguendo le linee Guida dettate dall’Esma (European Securities and Markets Authority), quel principio ai sensi del quale le banche, e le imprese di investimento in genere, devono avere politiche e procedure adeguate e idonee a consentire loro la possibilità di comprendere i dati essenziali sui loro clienti, nonché le caratteristiche degli strumenti finanziari disponibili per gli stessi.

Secondo la Cassazione, quando si esegue un’operazione inadeguata per il tipo di Cliente, occorre che l’intermediario, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, in adesione alla regola ” Know your client ” (KYC) di cui ai regolamenti Consob vigenti per la disciplina degli intermediari finanziari (nel caso il riferimento era all’art. 28 1° comma del regolamento 11522/1998 vigente ratione temporis), offra all’investitore, in assolvimento degli obblighi di informazione attiva, esplicitanti il principio “know your product”, tutte le informazioni in grado di renderlo edotto delle ragioni per le quali reputi che l’operazione sia inadeguata, in modo che anche riguardo ad essa la scelta che l’investitore effettuerà possa dirsi che sia avvenuta in modo consapevole. Tale obbligo deve essere assunto mediante un individualizzato colloquio verbale, mirato ad un’effettiva spiegazione e reale comprensione dei termini e delle ragioni dell’inadeguatezza rilevata dall’intermediario che deve aver luogo prima che l’operazione sia posta in essere.

Solo qualora, ricevute verbalmente le informazioni intese ad evidenziare l’inadeguatezza dell’operazione, l’investitore intenda insistere per la sua esecuzione e l’autorizzi perciò in forma espressa, l’intermediario dovrà raccoglierne per iscritto la dichiarazione che Egli è stato informato e che vuole egualmente procedere con l’investimento. Tale dichiarazione scritta è fonte di una presunzione che l’intermediario abbia assolto il dovere di informazione specificatamente gravante su di sé in relazione alle operazione inadeguate.

La presunzione che in tal modo si determina non vale, tuttavia, a sollevare l’intermediario dall’onere di provare di aver assolto il dovere di informazione ove l’investitore alleghi che talune informazioni, in grado di orientarne diversamente le scelte e di farlo desistere dall’intraprendere l’operazione rivelatasi pregiudizievole se ne fosse stato a conoscenza, gli siano state taciute, ricadendo in tal caso sull’intermediario l’onere di provare che le informazioni asseritamente taciute sono state invece rese o che sono altrimenti irrilevanti.