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Contributi a fondo perduto e pignoramento

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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E PIGNORAMENTO

Il Tribunale di Treviso, con sentenza 25 novembre 2020 (Est. Giovanna Cafiero), ha ritenuto che non sussiste alcun vincolo di destinazione relativamente ai contributi a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020 accreditati sul Conto corrente di una società, che risultano quindi liberamente pignorabili ed assegnabili.

A fondamento della tesi il Tribunale scrive che la norma contenuta nel suddetto «Decreto rilancio», nell’ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all’impresa e all’economia», non impone un vincolo di destinazione delle somme, ed anzi il contributo viene definito dalla norma stessa come a fondo perduto. Il Tribunale, poi, si spinge ad affermare che “questi contributi non hanno carattere assistenziale, in quanto l’assistenza è riferibile solo a soggetti privati e giammai a società, ma eventualmente valgono a compensare una parte del reddito perso a seguito del periodo di emergenza sanitaria”.

La questione della pignorabilità del contributo a fondo perduto di cui al Decreto rilancio va però risolta principalmente in considerazione del fatto che, data l’urgenza connessa alla situazione emergenziale, il contributo in esame è concesso sotto condizione risolutiva del controllo dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle entrate, infatti, procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 emanando apposito atto di recupero.

Superata quindi anche positivamente la questione sulla natura disponibile del contributo a fondo perduto, il problema assume rilievo esclusivamente nell’ipotesi in cui il creditore assegnatario dovesse porre in esecuzione l’ordinanza di assegnazione, alla stregua di un qualsiasi credito condizionato. Secondo l’indirizzo costante della Cassazione è infatti ammessa l’assoggettabilità a pignoramento dei crediti condizionati, non esigibili e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente, rapporto che nella specie sussiste certamente (cfr. da ultimo Cass. Civ.  Sez. Lavoro, Sentenza n. 19501 del 10/09/2009). E’ evidente che il creditore pignoratizio di un credito condizionato dovrà attendere l’avverarsi della condizione risolutiva per l’assegnazione, assumendo il rischio delle eventuali condizioni per la sua esigibilità.