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BANCHE VENETE: IL TRIBUNALE DI VICENZA E’ COMPETENTE PER I REATI DI AGGIOTAGGIO EX ART. 2637 C.C. E DI OSTACOLO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DELLA BANCA D’ITALIA E DELLA CONSOB EX ART. 2638 C.C.
Con sentenza depositata il 06.04.2018 n°15537 la Corte di Cassazione ha dichiarato la competenza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza in relazione al procedimento penale aperto nei confronti di Banca Popolare di Vicenza spa per il delitto di aggiotaggio informativo nella gestione di ente non quotato previsto dall’art. 2637 c.c.
La questione vedeva due teorie contrapposte: la prima quella del GIP di Vicenza secondo il quale il delitto di cui all’art. 2638 c.c. si configurerebbe quale reato a forma libera che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si verifichi una situazione di effettivo ostacolo all’attività di vigilanza (nel caso Milano), l’altra quella del GIP di Milano secondo il quale le condotte ex art. 2638 c.c. si collocano in una prospettiva di continuità di un identico programma delinquenziale, approvato in sede (nel caso Vicenza).
La Suprema Corte ha risolto il “tamburello” fra i due Giudici a favore del GIP del Tribunale di Vicenza in considerazione del principio secondo il quale ai fini della determinazione della competenza deve aversi riguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal Pubblico Ministero, che nel caso in questione aveva prospettato anche altre fattispecie delinquenziali da risolvere secondo il principio della connessione teleologica ex lettera c) dell’art. 12 c.p.p.