Home   Articoli   LA FINESTRA SULLE SEZIONI UNITE   Notificazione inefficace senza produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento CAD

Notificazione inefficace senza produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento CAD

NOTIFICAZIONE INEFFICACE SENZA PRODUZIONE GIUDIZIALE DELL’AVVISO DI RICEVIMENTO CAD

 

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 10012 del 15/04/2021, hanno rilevato l’essenzialità della produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), formulando il seguente principio di diritto: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.”

La questione, rimessa alle Sezioni Unite, riguardava il modo per assolvere l’onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo, mediante l’impiego diretto del servizio postale ex l. 890/1982, in caso di temporanea assenza del notificatario (c.d. irreperibilità relativa) e, in particolare, se potesse considerarsi sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa, la CAD, oppure se fosse necessario il deposito dell’avviso di ricevimento della stessa CAD.

Fondando le proprie ragioni su un preciso orientamento giurisprudenziale (tra le altre, le Sezioni U. richiamano Cass. 16601/2019, 6363-21714-23921-25140-26078/2020), secondo il quale in caso di notifica per mezzo postale e assenza o rifiuto del destinatario la procedura notificatoria si ritiene perfezionata solo in seguito alla verifica di avvenuta ricezione della CAD, le Sezioni Unite hanno formulato il citato principio di diritto, che comporta in definitiva come il notificante, per perfezionare la procedura notificatoria ex art. 8, l. 890/1982, nel caso in cui il destinatario sia assente, rifiuti la consegna o siano assenti altri idonei alla ricezione, debba non solo comunicare l’avvenuto deposito, ma darne conoscenza tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Relativamente all’aspetto processuale, spetterà al notificante fornire prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, mediante produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della CAD. La ratio legis, fondata su principi costituzionali di azione e difesa (art. 24 Cost.) e parità delle parti del processo (art. 11, secondo comma, Cost.) risiede nella necessità di fornire al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall’art. 1 della legge 890/1982.

In conclusione, quindi, la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD costituisce “l’indefettibile prova di un presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell’art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/1982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da “provvisorio” a “definitivo””.