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Fideiussioni a valle di intese dichiarate nulle: le Sezioni Unite si pronunciano

FIDEIUSSIONI A VALLE DI INTESE DICHIARATE NULLE: LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO  

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 30 dicembre 2021 n. 41994, (Pres. Raimondi, est. Valitutti) hanno sciolto la questione delle fideiussioni a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, stipulate secondo i modelli ABI, e, quindi, contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, statuendo che detti contratti, sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

“Di conseguenza, alla nullità parziale dell’accordo o della deliberazione a monte, corrisponde la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità. Secondo quanto prevede – in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria – il diritto nazionale (art. 1419, primo comma, cod. civ.). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all’estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione”.