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NATURA AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI CONSOB EX ART. 190 TUF
Attraverso la sentenza n. 27833/2023, la Corte di Cassazione si è recentemente trovata a dibatter sulla natura giuridica delle sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 190 TUF e, in particolare, se potesse essere riconosciuta a queste la natura di sanzione sostanzialmente penale, in ragione del loro carattere punitivo.
L’applicabilità della disciplina penalistica piuttosto che di quella amministrativa, in particolare, risulterebbe fondamentale al fine di evitare la violazione del principio del ne bis in idem, per il quale nessuno può essere punito per un fatto già oggetto di un precedente giudizio, come disciplinato dal diritto europeo e, in particolare, dell’art. 6 della CEDU in tema di garanzie nei processi penali. Le misure ex art. 190 TUF potrebbero essere trattate alla stregua delle sanzioni sugli abusi di mercato ex art. 187 bis TUF e, quindi, essere ridefinite per la loro natura sostanzialmente punitiva propria delle sanzioni penali.
Nello specifico della questione, a indicarne la natura di sanzione sostanzialmente penale sarebbero la previsione di ingenti somme a livello sanzionatorio da un lato e la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art.195 TUF, sul bollettino della Consob, che costituirebbe una misura afflittiva, dall’altro.
Secondo il dettato della Corte costituzionale, infatti, al di là della “etichetta” formale attribuita loro dal legislatore italiano, tutte le misure di carattere punitivo- afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto; anche le sanzioni ex art. 190 TUF, pur non essendo formalmente individuate alla stregua di norme penali, dovrebbero invece essere sottratte dalla loro natura amministrativa.
La soluzione data dalla Corte è, tuttavia, negativa. Non sarebbe infatti possibile l’equiparazione delle sanzioni amministrative in oggetto, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate per manipolazione del mercato ex art. 187 bis e ss. TUF. La valutazione sull’afflittività sostanziale di una sanzione on deve compiersi in astratto, ma in relazione al contesto normativo dove la stessa disposizione sanzionatoria è inserita dal legislatore: una sanzione pecuniaria, pur elevata, non di per sé definisce l’afflittività della norma, posto che nel contesto finanziario, dove le sanzioni penali arrivano anche alla detenzione e quelle pecuniarie fino al pagamento di milioni di euro, una sanzione pecuniaria compresa tra il minimo edittale di Euro € 2.500,00 ed un massimo di € 250.000,00, come da art. 190 TUF, «non può ritenersi connotata da una afflittività così spinta da trasmodare dall’ambito amministrativo a quello penale.»
Tanto basta, secondo la Corte, per escludere la natura sostanzialmente penale delle sanzioni ex art. 190 TUF. Nel caso di specie, si cita la sentenza: «La dedotta esclusione del carattere sostanziale penale delle sanzioni oggetto di causa esclude quindi la possibilità di invocare a favore della tesi del ricorrente l’arresto del giudice delle leggi e, di conseguenza, la illegittimità costituzionale della interpretazione fornita dal giudice di merito; una sanzione pecuniaria compresa tra il minimo edittale di Euro 2.500 ed il massimo edittale di Euro 250.000, non corredata da sanzioni accessorie né da confisca, non può ritenersi connotata da una afflittività così spinta da trasmodare dall’ambito amministrativo a quello penale.»