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REVOCA DELL’ASSEGNO DIVORZILE E NUOVA CONVIVENZA
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.4323 del 19.02.2024 ha chiarito quali sono gli elementi utili per poter identificare come convivenza more uxorio ai fini della revoca dell’assegno divorzile, il rapporto affettivo dell’ex coniuge con il nuovo compagno.
Nella fattispecie esaminata dalla Cassazione, il Tribunale aveva accolto con decreto il reclamo del marito e revocato per l’effetto alla ex moglie l’assegno divorzile in ragione degli elementi emersi in fase istruttoria e dei documenti prodotti, dai quali risultava inconfutabilmente l’esistenza di una relazione stabile tra i due, del tutto assimilabile ad una convivenza more uxorio.
La Corte d’Appello, in accoglimento del reclamo proposto dalla controricorrente, osservava invece che gli elementi acquisiti non permettevano di definire come convivenza stabile la frequentazione dell’ex moglie con il nuovo compagno, apparendo inattendibile – in ragione del rapporto di conflittualità tra il ragazzo, la madre e il di lei fidanzato – la testimonianza resa dal figlio sulla presenza di costui presso la residenza materna.
La Corte territoriale non dava poi alcuna rilevanza alla circostanza che la controricorrente avesse incrementato in modo rilevante il proprio patrimonio per aver venduto la sua quota parte di comproprietà dell’immobile ove risiedeva, incassando la rilevante somma di oltre 150.000 mila euro e che, successivamente alla vendita, si fosse trasferita presso l’abitazione del fidanzato.
La Cassazione ha ribaltato la decisione della Corte d’Appello osservando che quest’ultima, con una non corretta applicazione dei principi in ordine alla valutazione delle prove nella materia de quo, aveva valutato in modo frammentario i vari elementi probatori acquisiti, ritenendo inattendibile la testimonianza del figlio della coppia solo per la conflittualità esistente tra quest’ultimo, la madre ed il compagno, mancando di valutare l’importante incremento patrimoniale della madre attraverso la vendita della casa e non valutando il significato del suo trasferimento presso l’abitazione del nuovo compagno dopo aver venduto la sua quota parte d’immobile.
Elementi tutti che invece, considerati unitariamente nel loro insieme e non atomisticamente come erroneamente fatto dalla Corte d’Appello, non potevano che condurre all’accertamento della stabilità della convivenza e dell’esistenza di un progetto di vita insieme tra l’ex moglie ed il fidanzato, con conseguente revoca dell’assegno divorzile.