-
NEWS
LA FINESTRA SULLE SEZIONI UNITE
-
Articoli recenti
Archivio Sentenze
- Trib. Treviso 12.12.23 provvedimento
- Trib. Treviso 11.02.22 N°208
- Trib. Treviso 26-05-21 ord.
- Trib. Venezia Sentenza non definitiva
- Trib. Milano 31.01.19 N°1004
- Corte Appello Trieste 18.07.19 N°511
- Trib. Belluno 04.02.20 n°23
- Trib. Treviso 11.03.20 n°477
- Corte Appello Trieste 30.01.20 n.39
- Trib. Taranto 20.05.19 n°1348
- Corte Appello Venezia 04.09.19 n°3479
- Corte Appello Trieste 24.04.19 N° 261
- Trib. Udine 11.12.18 N° 1476
- Trib. Udine 18.04.18 N° 503
- Trib. Udine 05.07.18 N° 887
- Trib. Udine 25.06.18 N° 836
- Corte Appello Trieste 18.05.18 N° 198
- Trib. Treviso 25.05.18 provvedimento
- Trib. Pordenone 15.03.18 N° 229
- Trib. Udine 10.04.18 N°443
Archivio Pareri
- Tasso soglia usura del mutuo SAL
- La delibera sostitutiva assembleare di una precedente delibera già impugnata: nuova lettura dell’art. 2377 8° comma c.c.
- Il collar swap non aveva funzione di copertura per l’acquirente? Il contratto è nullo
- Contratto preliminare di immobile da costruire nullo se il costruttore non rilascia o non consegna la fideiussione
- Criptovalute, natura giuridica del servizio di custodia del portafoglio digitale e responsabilità del gestore della piattaforma in caso di ammanco
- Contributi a fondo perduto e pignoramento
- Fideiussione bancaria con modello ABI e violazione della normativa antitrust
- Contratto finanziario e operazione inadeguata: il principio del “Know your client” (KYC)
- Nullità della fideiussione rilasciata su schema contrattuale ABI
- La disciplina giuridica delle startup innovative
-
... segue nella sezione Categorie > Pareri
Eventi formativi
- Superbonus e bonus edilizi: crediti di imposta inesistenti o non spettanti
- L’Avvocato tra tradizione, novità ed equilibrismi (Il nuovo perimetro della negoziazione assistita e il ruolo dell’Avvocato)
- Giudizio di Cassazione e diritto di difesa
- Condominio, istituzioni, banche e ricettività turistica
- Il Condominio sempre in cammino
- Giudizio di Cassazione e diritto di difesa
- L’usura sopravvenuta: riflessioni a qualche mese dall’intervento delle Sezioni Unite
- Previdenza forense
- Il condominio ed i poteri forti: le banche …
- Le class action in Italia
- Third party litigation funding
- Banche popolari e azioni giudiziali per la tutela degli azionisti e degli investitori
- Le controversie in materia finanziaria e bancaria …
- Degiurisdizionalizzazione e ruolo dell’Avvocato …
Categorie
- Appalto
- Articoli
- Class Action Italiana
- Contratto di assicurazione
- Diritto Amministrativo
- Diritto Bancario
- Diritto Civile
- Diritto commerciale
- Diritto d'autore
- Diritto d'autore
- Diritto delle successioni e donazioni
- Diritto di famiglia
- Diritto Fallimentare
- Diritto Finanziario
- Diritto Penale
- Diritto Societario
- Diritto Tributario
- EVENTI FORMATIVI
- LA FINESTRA SULLE SEZIONI UNITE
- LA GIUSTIZIA CON DRAGHI E CARTABIA
- NEWS
- PARERI
- Procedura civile
- procedura penale
- Responsabilità medica
- Risarcimento del danno
- Settore Diritto Informatico
- Sistema tavolare
- SWAP e Prodotti Derivati in genere
- Trust
- Usi civici
Archivio articoli
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: VALIDA LA CLAUSOLA IN CASO DI MERO RICHIAMO NUMERICO
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 4126 del 14.02.2024) è intervenuta in materia di condizioni generali di contratto, dettando un’importante regola ai fini della loro validità. In particolare, nel caso di condizioni generali di contratto, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell’art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest’ultima ipotesi, non sia accompagnato da un’indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.
Nel caso di specie, in particolare, veniva posta questione di nullità di una clausola di tacita proroga del contratto contenuta in un contratto successivo, clausola che, secondo la ricorrente, era stata richiamata in calce al contratto all’interno delle condizioni generali, indistintamente e senza menzione espressa della tacita rinnovazione, tanto da risultare, alla luce dei fatti, insufficiente a garantire il rispetto delle esigenze di tutela prevista in tema di clausola vessatorie secondo la disciplina ex art. 1341 c.c.
L’art. 1341 c.c., in particolare, detta una disciplina specifica per la validità delle condizioni generali di contratto, definendole efficaci nei confronti delle parti se al momento della conclusione del contratto queste le hanno conosciute o avrebbero dovuto riconoscerle usando l’ordinaria diligenza. Secondo la Corte, nell’ordinanza in commento, l’art. 1341 c.c. richiede che venga rispettata l’esigenza di tutela del contraente debole, la cui attenzione alla presenza della clausola vessatoria debba essere quantomeno sollecitata, al fine di condurre ad una consapevole sottoscrizione. Tale esigenza è rispettata in caso di mero richiamo numerico, sufficiente a garantire la tutela del contraente.
Diversamente, invece, non potrebbe risultare sufficiente un mero richiamo cumulativo, tranne nel caso in cui questo sia accompagnato da una descrizione sommaria del contenuto, ovvero non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.
Questa la massima: “in ossequio ai principi affermati da Cass. n. 22984/2015, nel caso di condizioni generali di contratto, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell’art. 1341 cod. civ. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest’ultimo non sia accompagnato da un’indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.”