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Condizioni generali di contratto: valida la clausola in caso di mero richiamo numerico

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: VALIDA LA CLAUSOLA IN CASO DI MERO RICHIAMO NUMERICO

 

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 4126 del 14.02.2024) è intervenuta in materia di condizioni generali di contratto, dettando un’importante regola ai fini della loro validità. In particolare, nel caso di condizioni generali di contratto, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell’art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest’ultima ipotesi, non sia accompagnato da un’indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.

Nel caso di specie, in particolare, veniva posta questione di nullità di una clausola di tacita proroga del contratto contenuta in un contratto successivo, clausola che, secondo la ricorrente, era stata richiamata in calce al contratto all’interno delle condizioni generali, indistintamente e senza menzione espressa della tacita rinnovazione, tanto da risultare, alla luce dei fatti, insufficiente a garantire il rispetto delle esigenze di tutela prevista in tema di clausola vessatorie secondo la disciplina ex art. 1341 c.c.

L’art. 1341 c.c., in particolare, detta una disciplina specifica per la validità delle condizioni generali di contratto, definendole efficaci nei confronti delle parti se al momento della conclusione del contratto queste le hanno conosciute o avrebbero dovuto riconoscerle usando l’ordinaria diligenza. Secondo la Corte, nell’ordinanza in commento, l’art. 1341 c.c. richiede che venga rispettata l’esigenza di tutela del contraente debole, la cui attenzione alla presenza della clausola vessatoria debba essere quantomeno sollecitata, al fine di condurre ad una consapevole sottoscrizione. Tale esigenza è rispettata in caso di mero richiamo numerico, sufficiente a garantire la tutela del contraente.

Diversamente, invece, non potrebbe risultare sufficiente un mero richiamo cumulativo, tranne nel caso in cui questo sia accompagnato da una descrizione sommaria del contenuto, ovvero non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.

Questa la massima: “in ossequio ai principi affermati da Cass. n. 22984/2015, nel caso di condizioni generali di contratto, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell’art. 1341 cod. civ. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest’ultimo non sia accompagnato da un’indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.”