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Parere
LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLE STARTUP INNOVATIVE
Con il D.L 179/2012, il Legislatore nazionale ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un particolare tipo di società che si sottrae ad alcune regole del diritto societario e del diritto fallimentare: sono le c.d. startup innovative. Le deroghe alle norme sul diritto societario riguardano la copertura delle perdite di esercizio, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e alcuni adempimenti per le startup innovative costituite in forma di S.r.l. Le deroghe al diritto fallimentare riguardano l’attività di liquidazione e l’esclusione dalle procedure concorsuali.
In caso di perdita superiore ad 1/3 del capitale sociale, le startup innovative possono posticipare al secondo esercizio successivo il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, allo scopo di evitare la riduzione del capitale sociale in proporzione delle perdite accertate. Se per effetto della perdita di oltre 1/3 del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo o la trasformazione della società. In alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, le startup possono deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo. La disciplina ordinaria interverrà solo qualora, entro l’esercizio successivo, il capitale non risulti reintegrato al di sopra del minimo legale.
Possono essere previsti nell’atto costitutivo delle startup innovative a fronte dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, ad esclusione del voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e 2479-bis del Codice civile.
Le startup innovative costituite in forma di srl possono, all’atto costitutivo, prevedere categorie di quote fornite di diversi diritti il cui contenuto può essere liberamente determinato nei limiti imposti dalla legge. In particolare possono essere previste quote che non attribuiscono diritto di voto, quote che attribuiscono diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta ed infine quote che attribuiscono diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
E’ prevista poi per le startup innovative un’attività di liquidazione privilegiata, nel senso che dalla vendita dei beni della startup potranno essere soddisfatti solamente i creditori che hanno fatto domanda di partecipazione alla distribuzione del ricavato dalla vendita. Al termine della liquidazione, cessa ogni attività e la società viene cancellata dal Registro delle imprese.
In caso di sovra-indebitamento le startup potranno accedere agli strumenti speciali previsti dal Legislatore per queste situazioni, permettendo quindi di proporre ai propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti, con la possibilità di affidare il proprio patrimonio ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori e con la facoltà di ristrutturare i debiti e soddisfare i creditori tramite qualsiasi forma, compresa la cessione di crediti futuri.
L’esclusione dall’assoggettamento alle procedure concorsuali non opera in caso di perdita dei requisiti da parte della startup innovativa avvenuta prima della scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione. Tale deroga non può in ogni caso considerarsi applicabile dopo 5 anni dalla costituzione della società.
Nei primi anni di applicazione la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciare che:
– la non fallibilità della startup innovativa deve intendersi operante fin dalla costituzione e quindi “copre” anche il periodo in cui la stessa non abbia ancora perfezionato l’iscrizione nel Registro delle Imprese nella specifica sezione dedicata;
– la verifica di competenza dell’ufficio del Registro delle Imprese, ai fini dell’iscrizione di una startup nella sezione speciale, e successivamente anche ai fini della permanenza nella sezione speciale, verte sulla regolarità formale e sulla completezza della domanda e della documentazione allegata, ma l’Ufficio è legittimato a procedere ad una verifica di coerenza tra il tipo di startup innovativa e il programma enunciato nell’oggetto sociale statutario;
– ai sensi dell’art. 25, comma 16, DL n. 179/2012, le startup innovative che abbiano perso i requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 5, sono cancellate d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, a cura del conservatore del registro, senza che sia necessario il ricorso al giudice del registro;
– ai sensi dell’art. 31, comma 4, DL n. 179/2012, qualora la startup innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla sua costituzione, non è più soggetta alla speciale disciplina prevista dalla sezione IX del DL n. 179/2012 e, quindi, all’esenzione dalle procedure concorsuali di cui al primo comma dello stesso art. 31;
– la natura amministrativa degli atti sottesi all’iscrizione della società alla sezione speciale del Registro delle Imprese con la qualifica di startup innovativa non preclude, di per sé, l’accertamento in sede prefallimentare dell’effettiva sussistenza dei requisiti di legge per l’attribuzione di tale qualifica al fine di verificare l’assoggettabilità o meno, sotto il profilo soggettivo, al fallimento, in considerazione del potere di disapplicazione degli atti amministrativi eventualmente non conformi a legge da parte dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.