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Parere
NULLITA’ DELLA FIDEIUSSIONE RILASCIATA SU SCHEMA CONTRATTUALE ABI
Vengo richiesto di un parere circa la validità o meno di una fideiussione stipulata nel 2009 pienamente conforme allo schema predisposto dall’A.B.I. oggetto del Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia.
La questione è da tempo al vaglio della giurisprudenza di merito e della Cassazione, che propendono per la tesi della nullità della fideiussione rilasciata su schema contrattuale tipo predisposto dall’ABI.
La Cassazione, prima con ordinanza n. 28910/2017 e poi con sentenza n. 21878 del 15/6/2019, ha statuito che sono nulle le fideiussioni che contengono le seguenti clausole:
- «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»;
- «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»;
- «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»).
Il mero dato della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui agli articoli 2), 6) ed 8) del Modello ABI è condizione necessaria e sufficiente per ritenere che la nullità dell’intesa “a monte” tra Istituti di credito, volta a restringere la concorrenza, si estenda in via derivata al contratto di garanzia “a valle”, stipulato tra la singola Banca ed il singolo garante, poiché appare evidente che l’intesa “a monte”, ancorché conclusa tra soggetti diversi da quelli che stipuleranno il contratto “a valle” ha quale finalità unica ed esclusiva, quella di imporre in modo generale ed uniforme a tutti i contraenti le pattuizioni convenute tra le Banche, in tal modo ripercuotendosi inevitabilmente sui singoli contratti di garanzia.
Né la nullità, per la natura “anticoncorrenziale” della fideiussione, può essere parziale ex art. 1419 c.c., cioè limitata alle sole clausole in essa contenute riproduttive delle condizioni predisposte in modo restrittivo della concorrenza da parte degli Istituti di credito. Tale nullità può escludersi perché la gravità delle violazioni contenute in quel Modello incidono pesantemente sulla posizione del garante, aggravandola in modo significativo, rispetto ai superiori valori di solidarietà, muniti di rilevanza costituzionale di cui all’art. 2 della Costituzione, che disciplinano i rapporti, anche contrattuali, tra privati, dalla fase prenegoziale a quella esecutiva. I comportamenti che conducono alla nullità sono caratterizzati da contrarietà a buona fede ed ai canoni minimi di solidarietà sociale, e per questo rendono patologico l’intero contratto impedendone la parzialità ex art. 1419 c.c. ai fini della nullità.
Questo comporta che l’eccezione di nullità possa essere formulata in qualunque stato e grado dell’eventuale giudizio di nullità. La nullità, infatti, può essere rilevata d’ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del processo e quindi, se la quaestio nullitatis è rilevabile anche d’ufficio dal Giudice, in ogni stato e grado del processo, allora non può essere preclusa alla parte la possibilità di sollevare la relativa questione in ogni stato e grado del procedimento.