Home   Diritto Penale   Responsabilità a titolo di riciclaggio ed esclusione del concorso nel reato presupposto

Responsabilità a titolo di riciclaggio ed esclusione del concorso nel reato presupposto

RESPONSABILITA’ A TITOLO DI RICICLAGGIO ED ESCLUSIONE DEL CONCORSO NEL REATO PRESUPPOSTO

 

Il sempre più diffuso utilizzo del mezzo informatico fa sorgere nuove problematiche interpretative e di individuazione di eventuali profili di illeciti contro il patrimonio. Nel caso specifico, si pone il rilievo della qualificazione giuridica a proposito dell’attività di un soggetto che abbia messo a disposizione il proprio conto corrente agli autori di una truffa informatica e se a seguito di tale comportamento egli debba possa essere chiamato a rispondere di concorso ex art. 110 del codice penale nel delitto presupposto di cui all’art. 640 c.p. e non anche di riciclaggio.

Un recente ma costante orientamento giurisprudenziale della corte di cassazione afferma la responsabilità a titolo di riciclaggio in capo a chi permetta il versamento di somme frutto di precedenti delitti sul proprio conto corrente bancario, nella consapevolezza dell’origine illecita delle somme. La messa a disposizione del conto corrente porta con sé la finalità di ostacolare l’accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendo per l’appunto il versamento e provvedendo, di seguito, al loro incasso.

La condotta del reato di riciclaggio viene integrata perciò anche con la semplice accettazione del rischio quale dolo eventuale della penale rilevanza della provenienza della somma.

Non sembra fondata l’applicazione del regime sul concorso di persone nel reato presupposto; la previsione che esclude l’applicabilità dei delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali nei confronti di abbia commesso o concorso a commettere il reato presupposto, costituisce una deroga al concorso dei reati che trova la sua ragione d’essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l’intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto.

Ai fini della qualificazione giuridica dei fatti di riciclaggio nei casi di messa a disposizione di un conto corrente ove far transitare somme di denaro provento di delitti contro il patrimonio, e in particolare di truffa informatica, risponde del reato ex artt. 110 e 640ter del codice penale colui che abbia, d’accordo con gli autori materiali della condotta criminosa di sottrazione illecita di somme e a conoscenza specifica della stessa, ricevuto le somme al fine della successiva redistribuzione. Per contro, il soggetto che abbia aperto e operato sul c/c quale titolare soltanto al fine di permettere agli autori del reato presupposto di venire successivamente in possesso del profitto illecito, risponde del più grave reato di cui all’art. 648ter c.p., non sussistendo alcun profilo, neppure di mero concorso morale, nel reato di truffa informatica.

In tali casi, il titolare del conto corrente può avere raggiunto un accordo con gli autori del reato presupposto, sulla base del quale prevedere il versamento dell’illecito profitto ma, essendo del tutto inconsapevole e ignaro delle modalità di consumazione del delitto produttivo del suddetto profitto, non può risponderne a titolo di concorso, avendo posto in essere un’azione tipica, diretta a ostacolare l’individuazione del profitto illecito e a permettere agli autori del reato prodromico di truffa informatica di goderne i benefici.

Ai fini di operare una corretta distinzione tra concorso nel reato presupposto di truffa informatica e fattispecie di riciclaggio, non è sufficiente che a seguito della ricostruzione delle condotte poste in essere risulti che il conto corrente sia stato attivato in momento anteriore alla consumazione del delitto antefatto, per affermare la penale responsabilità del titolare del c/c a titolo di concorso nella truffa: è necessario che lo stesso titolare abbia avuto conoscenza e consapevolezza dell’utilizzabilità dello strumento bancario per l’esecuzione di specifici episodi di truffa.

Approfondendo il tema della distinzione tra concorso nel reato presupposto ovvero riciclaggio, sulla base della riserva di cui all’art. 648bis I° comma del codice penale, integra il reato di riciclaggio la condotta di chi, non avendo ricoperto alcun ruolo in concorso nell’illecito prodromico, metta a disposizione la propria carta prepagata ai fini di ostacolare la provenienza delittuosa di somme da altri ricavate dall’illecito utilizzo della carta clonata, avendo in tal modo consentito il versamento del denaro in precedenza prelevato al bancomat dal possessore di quest’ultima – concretando in tal modo il reato di frode informatica – ovvero facendo in modo che vi sia il diretto trasferimento, sulla predetta carta prepagata, delle somme ottenute dal possessore della carta con un’operazione di ‘ricarica’, presso lo sportello automatico.

Nel penetrare abusivamente nel sistema informatico si provoca un danno al correntista ignaro, al contempo ottenendo l’ingiusto profitto, secondo uno schema assimilabile alla truffa, dal quale quello della frode informatica mutua la struttura normativa. La successiva operazione di immissione del contante sulle carte prepagate è condotta oggettivamente costitutiva del reato di riciclaggio: l’eventuale imputato di tale illecito non contribuisce alla realizzazione del reato presupposto, poiché la frode informatica è fatto concretato a monte, mentre l’attività del riciclatore si situa a valle, allo scopo di ‘ripulire’ il denaro proveniente dalla frode: detta condotta, pertanto, è perfettamente inquadrabile in una delle ipotesi tipizzate dall’articolo 648bis c.p.