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Fondo patrimoniale con riserva di proprietà dei beni e azione revocatoria

FONDO PATRIMONIALE CON RISERVA DI PROPRIETA’ DEI BENI E AZIONE REVOCATORIA

Con la sentenza n° 550 del 10.03.2017 la Corte d’Appello di Venezia tratta la questione se il fondo patrimoniale con riserva di proprietà in capo al conferente dei beni conferiti nel fondo integri o meno atto dispositivo ai fini dell’azione revocatoria e, dunque se sussista o meno l’eventus damni per il creditore in conseguenza di un siffatto conferimento.

Si può ritenere infatti che il creditore non consegue alcun pregiudizio da un tale atto di costituzione di fondo patrimoniale, che non attua alcun effetto traslativo, ma la Corte d’Appello di Venezia sottolinea che a prescindere da un fenomeno traslativo – pacificamente assente nella fattispecie – i beni conferiti in un fondo patrimoniale sono sottratti ai bisogni del proprietario e sono invece funzionalmente destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. Anche i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia, a prescindere dalla mantenuta titolarità di essi in capo al conferente.

Tutto ciò, per la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n° 550 del 10.03.2017, limita senz’altro il creditore, che quindi mantiene la titolarità all’azione revocatoria – sempre sussistano gli altri presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge – anche nei confronti di un fondo patrimoniale con riserva di proprietà dei beni in capo al conferente, considerato che il potere di esercitare l’azione revocatoria ricorre, in concreto, non solo quando l’atto posto in essere dal debitore non consente la soddisfazione esecutiva, nemmeno parziale, del credito, ma anche quando comporta soltanto, per il creditore, una maggiore difficoltà nell’esazione coattiva del credito.

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