Home   Articoli   Diritto di famiglia   Violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 2° comma c.p. da parte del padre anche quando sono i nonni obbligati al mantenimento

Violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 2° comma c.p. da parte del padre anche quando sono i nonni obbligati al mantenimento

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE EX ART. 570 2° COMMA C.P. DA PARTE DEL PADRE ANCHE QUANDO SONO I NONNI OBBLIGATI AL MANTENIMENTO

Il caso era emblematico. Accertata l’impossibilità economica del padre, nel caso divorziato, a provvedere all’assegno di mantenimento dei figli, il Tribunale Civile aveva posto l’obbligo a carico dei nonni paterni. A detto obbligo i nonni paterni provvedevano regolarmente nel corso degli anni sino al raggiungimento della indipendenza economica dei nipoti.

Nel corso degli stessi anni, in sede penale, detto padre era stato comunque condannato sia in 1° grado che in 2° grado per il reato di cui all’art. 570 2° comma c.p. nonostante al mantenimento dei figli avessero provveduto i nonni. In entrambi i gradi di giudizio, infatti, il Giudice penale non aveva ritenuto sufficiente ai fini di evitare la condanna il fatto che le corresponsioni ai figli su di lui gravanti per legge fossero state eseguite dai nonni.

Sul fatto è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione VI Sezione Penale che con sentenza 27.10.2017 ha confermato quanto sopra statuendo che “l’obbligo del mantenimento non viene certamente meno per l’intervento di altri soggetti per supplire all’inadempimento del soggetto obbligato“. La Cassazione aggiunge un importante particolare e cioè che neppure le azioni di rivalsa esercitate dai nonni nei confronti del proprio figlio inadempiente per il recupero di quanto erogato ai nipoti a titolo di mantenimento vale ad estinguere il reato.

LEGGI IL CONTENUTO DELLA SENTENZA