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Parere
DECRETO LIQUIDITA’: IMPROCEDIBILITA’ DEI RICORSI DI FALLIMENTO DEPOSITATI TRA IL 9 MARZO ED IL 30 GIUGNO 2020 E SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LE AZIONI REVOCATORIE
E’ stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il Decreto Liquidità, contenente anche norme di carattere processuale in materia di crisi di impresa.
L’art. 11 al 1° comma decreta l’improcedibilità per tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 R.D. 16/03/1942, n. 267 e 3 D. Lgs. 08/07/1999, n. 270, depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.
Si tratta di improcedibilità ex lege che, in ogni caso, deve tradursi in un decreto del Tribunale che dichiara improcedibile il ricorso, con la conseguenza che questo dovrà essere ripresentato dopo il 1° luglio, con un nuovo contributo unificato, e, quindi, con oneri e spese tutti a carico del creditore.
La stessa norma emergenziale, al 2° comma, sospende i termini di cui all’articolo 69 bis del citato Regio Decreto. Detto articolo 69 bis dispone che le azioni revocatorie soggette al regime fallimentare non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.
Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese. Nel computo dei tre anni (decadenza) dalla dichiarazione di fallimento non si tiene conto dei mesi di sospensione imputabili a questo periodo di pandemia da coronavirus, quindi il termine sarà più lungo, secondo quanto durerà l’emergenza sanitaria. Parimenti per il termine di prescrizione di cinque anni dal compimento dell’atto, che si calcolerà in cinque anni più tot mesi di emergenza da coronavirus.
Nel caso sia iniziata una procedura di concordato preventivo, il termine a ritroso decorre dalla pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese, in ossequio al principio della consecutio tra procedure, quando le diverse procedure in essere consecutivamente sono espressione della medesima insolvenza, tutti gli effetti collegati alla loro pendenza (calcolo del periodo sospetto, spettanza delle prededuzioni, arresto degli interessi per i creditori chirografari, etc.) dovranno farsi risalire all’inizio della prima procedura in consecuzione con le altre.