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Parere
GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI DI IMPRESA E LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI: IL NUOVO DETTATO DELL’ARTICOLO 2086 C.C.
In data 08.04.2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 23 c.d. “Decreto Liquidità”. Tra le varie disposizioni, quella collegata al Codice della Crisi, la cui entrata in vigore è stata rinviata al 1° Settembre 2021. Per espressa previsione del decreto, il rinvio non riguarda, però, alcune modifiche apportate al Codice Civile dal Codice della Crisi, e, precisamente, le modifiche apportate dagli artt. 375, 377 e 378, che entrano in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto stesso, e, quindi, il prossimo 8 maggio.
L’art. 375 c.2 del D.lgs. 14/19 modifica l’articolo 2086 c.c. ed impone che “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale“. L’art. 377 del D.lgs. 14/19 attribuisce la gestione dell’impresa, in conformità al nuovo dettato dell’articolo 2086 c.c., all’organo amministrativo nelle sue varie forme e l’art. 378 acuisce le responsabilità degli amministratori all’interno degli artt. 2476 e 2486 c.c.
L’istituzione di adeguati assetti non è un tema nuovo all’interno del nostro ordinamento, poiché l’obbligo di dotare l’impresa di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura ed alla dimensione dell’impresa stessa, è già disciplinato dagli artt. 2381 c. 5 c.c. e 2403 c. 1 c.c., che prevedono, il primo che “gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa […]” e il secondo che “Il collegio sindacale vigila […] sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.” Con il Decreto Liquidità, l’istituzione di un insieme di regole e strumenti utili a rafforzare, fra l’altro, la valutazione dei rischi aziendali, attraverso l’analisi e la gestione dei rischi dell’impresa, sia dal punto di vista della probabilità di accadimento di un evento, che dell’impatto ipotizzabile del suo verificarsi (complience program), diventa legge e costituirà, fra le altre cose, uno dei parametri per la concessione del credito da parte delle Banche, ed in particolare per la concessione di finanziamenti per le imprese che non sono in grado di dimostrare la solvibilità nel medio lungo periodo.