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Ancora sulla questione della competenza del Tribunale ordinario e/o delle Sezioni Specializzate nelle cause contro le banche popolari

Parere reso a privato

ANCORA SULLA QUESTIONE DELLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO E/O DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE NELLE CAUSE CONTRO LE BANCHE POPOLARI

La Cassazione interviene sulla questione della competenza del Tribunale ordinario e/o delle Sezioni Specializzate nelle cause contro le banche popolari con l’ordinanza 10 marzo 2017 pubblicata il 04 aprile 2017 n. 8738/2017 (in www.dirittobancario.it), e, in adesione ai precedenti pareri già pubblicati in questo sito (cfr. Banche Popolari e questione di competenza per materia: un falso problema in www.studiolegaledecastello.it) statuisce che quando l’azione è fondata sul contratto di intermediazione la competenza è sempre e comunque del Tribunale Ordinario.

In particolare la Cassazione rileva che quando l’azione è fondata sul solo contratto di intermediazione il petitum non è costituito dalle partecipazioni sociali, se non in via mediata. Deve escludersi pertanto la vis attractiva della competenza delle Sezioni Specializzate, né si può ritenere che la fattispecie rientri nel 3° comma dell’art. 3 del D.Lgs 27.6.2003 n° 168, come sostituito dall’art. 2 comma 1 lettera d) del D.L. 24.01.2012 n° 1, convertito con modificazioni nella Legge 24.03.2012 n° 27 comma 2.

Detta norma, infatti, valorizza, ai fini della individuazione della competenza delle Sezioni Specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabili alla stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (in tal senso peraltro si è già espressa la Suprema Corte a Sezioni Unite con le sentenze n° 2360/2015 e n° 20902/2011).

L’Ordinanza in questione precisa che non militano in senso contrario le due recenti pronunce della Corte del 16.10.2014 n° 21910 e del 21.02.2017 n° 4523, “in quanto attinenti a controversie aventi ad oggetto in via diretta i diritti nascenti dal trasferimento delle partecipazioni sociali, (con le citate pronunce si è precisato che la lett. b), con il ricorso alla disgiuntiva “o” prima del riferimento ai “diritti inerenti”, ha inteso riferirsi sia ai diritti derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, ritenendosi conseguentemente che, ove il credito per il corrispettivo della cessione di una partecipazione sociale sia stato ceduto dal creditore ad un terzo, la controversia da costui proposta per l’adempimento contro il debitore ceduto soggiace alla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa)”.