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VIDEO HARD DIFFUSI SU ONLYFANS E REVENGE PORN: E’ REATO.
Integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. revenge porn), previsto e punito all’art. 612-ter c.p., chi diffonde – senza il consenso dell’interessato – video espliciti tratti dalla piattaforma OnlyFans, ormai nota piattaforma online utilizzata per il sex work.
Lo ha affermato di recente la V sezione della Cassazione, con sentenza 25516 del 6 giugno 2025 e pubblicata il successivo 10 luglio, confermando i principi già affermati dalla medesima sezione sul tema con la sentenza n. 25516/2024, secondo la quale “integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo ricevuto, o comunque acquisito materiale visivo pubblicato su un sito “web” di incontri con accesso limitato ai soli iscritti, lo trasmetta a terzi senza il consenso della persona ritratta, in quanto tale facoltà, in virtù del consenso espresso da quest’ultima al momento dell’apertura dell'”account”, è circoscritta ai soli appartenenti alla comunità virtuale”.
La Suprema Corte è stata chiamata a decidere su di un ricorso presentato avverso l’ordinanza del 26 febbraio 2025 del Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere, con la quale veniva confermato il decreto di convalida di perquisizione e sequestro preventivo avente ad oggetto telefoni cellulari, hard disk fissi e mobili appartenenti a soggetto indagato per aver diffuso ai familiari della persona ritratta, un video esplicito estrapolato da OnlyFans e reperito sulla piattaforma “X”.
La decisione assume rilievo in quanto il delitto di cui all’art. 612-ter c.p. punisce la condotta di colui che, senza previo consenso degli interessati, diffonde immagini o video sessualmente espliciti “destinati a rimanere privati”. Il dubbio poteva sorgere dal momento che, nel caso che occupa, il video era dapprima pubblicato, dagli stessi soggetti ritratti nel medesimo, sulla piattaforma OnlyFans, con la possibilità che tale condotta potesse escludere la destinazione alla sfera privata.
La Cassazione ha confermato la decisione assunta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, muovendo proprio dal fatto che il video fosse stato dapprima caricato sul sito OnlyFans: il consenso prestato da chi apre un account sul sito rimane circoscritto ai soli appartenenti alla comunità virtuale cui il materiale è stato originariamente inviato e solo all’interno di quest’ultima.
Appare pertanto evidente come, il semplice caricamento su di un sito web non sia sufficiente ad escludere la destinazione privata del materiale visivo, dal momento che, per l’accesso al sito, sia richiesta la registrazione e creazione di un account.
In conclusione, il caricamento di materiale esplicito sulla piattaforma web OnlyFans, non costituisce consenso alla sua diffusione, essendo il video destinato ai soli fruitori iscritti al sito. Conseguentemente, la sua diffusione esterna, qualora avvenuta senza previo consenso degli interessati, costituisce condotta integrante il delitto di revenge porn, di cui all’art. 612-ter c.p..