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BUONI FRUTTIFERI POSTALI COINTESTATI CON CLAUSOLA P.F.R. (PARI FACOLTA’ RIMBORSO) E MORTE DI UNO DEI COINTESTATARI
La Cassazione è intervenuta ancora una volta sulla disputa che vede Poste Italiane inadempiente nei confronti dei possessori di Buoni Fruttiferi Postali con clausola P.F.R (Pari Facoltà Rimborso) che, a causa della morte di uno dei cointestatari, si vedono negare il rimborso dell’intera somma derivante dalla richiesta di rimborso o dalla liquidazione dei Buoni.
E’ noto infatti che in caso di decesso di uno dei cointestatari di Buoni Fruttiferi Postali con clausola P.F.R (Pari Facoltà Rimborso), Poste Italiane rifiutano il rimborso o la liquidazione della somma al cointestatario superstite, rimettendo detta somma in successione, con la necessità, quindi, di adempiere a tutte le formalità successorie, ivi comprese l’inserimento dei Buoni nella dichiarazione di successione e la quietanza congiunta di tutti gli altri eredi.
L’ordinanza della Suprema Corte n. 16458 del 13 giugno 2024 ribadisce che, in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, senza necessità della quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto. Non trova applicazione l’art. 187, comma 1, D.P.R. n. 256/1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, in quanto i buoni fruttiferi postali, pur appartenendo alla categoria dei documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si caratterizzano per un peculiare regime di circolazione “a vista” che ne impedisce l’applicazione analogica. Tale disciplina si giustifica in quanto, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti ex art. 1260 c.c., l’art. 204 comma 3 D.P.R. n. 256/1989 sancisce l’intrasferibilità del credito portato dai buoni postali, prevedendo un rafforzamento del diritto di credito dell’intestatario ad ottenerne il rimborso “a vista”. In caso di cointestazione con clausola “pari facoltà di rimborso”, configurandosi un’ipotesi di solidarietà attiva, alla morte di uno dei concreditori l’obbligazione solidale si divide fra gli eredi in proporzione delle quote ai sensi dell’art. 1295 c.c., senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, il quale rimane tenuto nei rapporti interni nei confronti degli eredi del cointestatario defunto. Una diversa interpretazione che precludesse il rimborso dell’intero agli altri cointestatari in caso di decesso di uno di essi finirebbe per paralizzare la funzione stessa della clausola “pari facoltà di rimborso”.
La giurisprudenza della Cassazione è così consolidata che la Corte ha addirittura sanzionato con la condanna per lite temeraria ex art. 96 3° comma cpc la difesa di Poste Italiane spa, rivolta a far credere ai Giudici che tale disciplina è applicabile ai soli Buoni Fruttiferi Postali cartacei e non anche dematerializzati, come se la semplice diversa tipologia del titolo sia sufficiente a privare di efficacia la clausola P.F.R (Pari Facoltà Rimborso), con il quale invece il Buono, pur nella sua forma dematerializzata, viene presentato al Cliente al momento dell’offerta e della sottoscrizione.