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Conto corrente bancario: è possibile l’azione di ripetizione a conto ancora aperto

CONTO CORRENTE BANCARIO: E’ POSSIBILE L’AZIONE DI RIPETIZIONE A CONTO ANCORA APERTO

Con la sentenza n. 19750 del 16.07.2025 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ammesso la possibilità di esperire l’azione di ripetizione ex art.2033 c.c. nei confronti della Banca anche a conto ancora aperto, precisando, però, che in tal caso l’azione può essere solo di accertamento dell’effettivo saldo  e non di condanna, in quanto quest’ultima esige che il conto corrente sia estinto.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che «uno spostamento patrimoniale suscettibile di ripetizione si verifica soltanto a seguito della cessazione del rapporto, in caso di estinzione del debito corrispondente al saldo di chiusura, nel cui calcolo siano stati computati gli interessi non dovuti, oppure quando, in pendenza del rapporto, il correntista abbia effettuato rimesse solutorie, per tali dovendosi intendere quei versamenti che, in quanto avvenuti in presenza di un saldo passivo eccedente la misura dell’affidamento concesso dalla banca, non abbiano una funzione meramente ripristinatoria della provvista esistente sul conto”, con ciò certificando l’indirizzo già intrapreso negli ultimi anni dalla Sezione semplice (tra le ultime Cass., Sez. I, 24/04/2024, n.11056 e 15/02/2024, n. 4214).

La sentenza è comunque importante non solo perché mette una pietra miliare alla questione, ma anche per il fatto che le Sezioni Unite precisano che «l’accoglimento della domanda (di ripetizione, n.d.r.) non può peraltro tradursi nella condanna della banca alla restituzione degli importi illecitamente addebitati, ma solo nella determinazione di un saldo depurato delle annotazioni illegittime, giacché soltanto a seguito della chiusura del conto, venuta meno l’indisponibilità dei singoli crediti prevista dall’art. 1823, primo comma, cod. civ., l’azione di ripetizione può determinare l’obbligo della banca di rimborsare le somme indebitamente incamerate (cfr. Cass., Sez. I, 16/05/2024, n. 13586)». Ciò significa che, anche laddove dovesse mancare un’autonoma domanda di accertamento del saldo e fosse stata esperita la sola domanda di condanna,  il Giudice di merito non può ritenerla inammissibile per il solo fatto che il conto è ancora aperto, ma deve procedere comunque ad accertare il reale saldo del rapporto.

Da ultimo la sentenza ribadisce un ulteriore principio precisando che l’interesse all’azione, «da riconoscersi senz’altro al correntista, in qualità di titolare del rapporto contrattuale, tenuto al pagamento del saldo passivo in caso di cessazione dello stesso, non può essere negato neppure al fideiussore, il quale, mentre non può considerarsi legittimato all’esercizio dell’azione di ripetizione, a meno che non abbia provveduto egli stesso all’estinzione del saldo di chiusura, a seguito dell’escussione della garanzia da parte della banca (cfr. Cass., Sez. I, 28/04/2022, n. 13418), vanta un indubbio interesse al ricalcolo del saldo in pendenza del rapporto». L’azione di ripetizione a conto ancora aperto del fideiussore va quindi ammessa affinché possa «ottenere l’espunzione dal conto delle poste illegittimamente addebitate e la conseguente riduzione del debito garantito, per l’eventualità che il debitore principale non provveda al pagamento al momento della cessazione del rapporto di conto corrente».