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Testatore e divisione ereditaria: le ultime della Cassazione

TESTATORE E DIVISIONE EREDITARIA: LE ULTIME DELLA CASSAZIONE

 

L’ordinanza n. 3675 della Cassazione Civile, Sezione II, del 12 febbraio 2021, ha richiamato un importante principio giurisprudenziale in tema di divisione ereditaria e quote dei singoli coeredi, regolando in particolare la disciplina ex art. 733 c.c., secondo il quale «quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.»

Il caso, nello specifico, riguardava una divisione tra tre coeredi, ai quali il testatore aveva devoluto il proprio patrimonio in tre distinte quote (1/4, ½ e ½). Contestualmente, però, quest’ultimo aveva lasciato l’azienda di cui era proprietario ad uno solo di questi. La questione riguardava proprio l’azienda, il cui valore era tale da far venir meno il rispetto delle quote stabilite.

La questione di diritto, quindi, era la seguente: è possibile per il testatore, ai sensi dell’articolo 733 c.c., attribuire un bene ad un singolo coerede, nonostante il valore di questo bene ecceda i limiti stabiliti dalle quote della divisione ereditaria stabiliti dallo stesso testatore?

La risposta della Corte è negativa: nel rispetto del dato letterale dell’articolo 733 c.c., infatti, il testatore è libero di devolvere direttamente il suo patrimonio ai coeredi, scindendolo in quote, ma non può devolvere ad un singolo erede un cespite il cui valore ecceda quello previsto dalla quota. I singoli coeredi, infatti, hanno il diritto di ottenere beni il cui valore corrisponda a quello della quota per loro prevista dal testatore.

Il principio richiamato stabilisce come «qualora il testatore, ai sensi dell’art. 733 c.c., fissi le regole per la formazione delle porzioni dei coeredi (ovvero legittimamente attribuisca tale facoltà ad un erede), benché venga meno il diritto degli eredi, nel soddisfacimento delle loro spettanze ereditarie sancito dall’art. 727 c.c., di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal de cuius, permane in ogni caso il diritto degli eredi di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete.»