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Cessione d’azienda e debiti dell’azienda ceduta

CESSIONE D’AZIENDA E DEBITI DELL’AZIENDA CEDUTA

Con la sentenza 26.05.2025 n. 14020 la Cassazione torna sulla questione in una cessione d’azienda della sorte dei debiti dell’azienda ceduta confermando i due criteri dettati dall’articolo 2560 del codice civile, e precisamente:

▪ un permanere del vincolo dell’alienante verso i creditori, anche per il caso in cui i debiti relativi all’azienda ceduta vegano assunti dall’acquirente, in coerenza con il principio generale della immodificabilità soggettiva delle obbligazioni sotto il lato passivo, in assenza del consenso del titolare del rapporto dal lato attivo;

▪ una responsabilità ex lege a carico dell’acquirente, per il caso in cui i debiti non sono da questi volontariamente assunti ma risultano dalle scritture contabili, derogando, così, al principio generale per cui la responsabilità patrimoniale è, di regola, legata all’assunzione di debiti o, comunque, alla imputabilità dell’evento in dipendenza dal quale si risponde.

La Cassazione ricorda che l’art. 2560 cod. civ., riguardante «i debiti relativi all’azienda ceduta», dispone che «l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito», aggiungendo che «nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori». Quest’ultima previsione, è stata sempre intesa nel senso che l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente, per cui chi vuole far valere i corrispondenti crediti contro quest’ultimo ha l’onere di provare, fra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche tale iscrizione. Il giudice, comunque, ed anche d’ufficio, è tenuto a rilevare il fatto che quest’ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto, non sia stata provata, e che la disposizione del secondo comma dell’art. 2560 cod. civ. è norma eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica, per cui il cessionario non risponde dei debiti conosciuti aliunde. Da ciò è stato fatto conseguire che l’inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, rende impossibile l’elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all’azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità. In difetto dell’iscrizione del debito nei libri contabili dell’azienda ceduta una responsabilità del cessionario è stata ipotizzata solo in presenza di un espresso patto di accollo. La questione può essere accostata a quella trattata dalla Cassazione a Sezioni Unite, n. 5054 del 28 febbraio 2017, la quale, investita della questione relativa all’applicabilità dell’art. 2560 cod. civ. ai debiti restitutori da accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare, ha escluso che la legittimazione passiva in una siffatta azione avente ad oggetto pagamenti eseguiti in favore di un imprenditore che abbia poi conferito la propria azienda in una società (o ceduto) vada riconosciuta alla stessa società conferitaria (o cessionaria) dell’azienda.