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CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE E APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL CONSUMATORE
L’ordinanza n. 20633 della Sezione I Cassazione civile, pubblicata il 19 luglio 2021, si è espressa in merito alla questione di competenza territoriale per il caso in cui il fideiussore, persona fisica e consumatore, abbia prestato garanzia per debiti contratti da un soggetto non consumatore. La Cassazione ha stabilito come in tal caso non verrà meno la qualità di consumatore del fideiussore, così rilevando la disciplina consumeristica e conseguentemente stabilendo come foro di competenza quello del consumatore. In particolare, la fattispecie richiamata è quella del codice del consumo, d.lgs. n. 206/2005, all’articolo 33, co. 2, lett. u), che prevede come si presuma vessatoria «la clausola che stabilisca come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore».
La controversia, nello specifico, era sorta in relazione ad un contratto di mutuo con conseguente ed accessorio contratto di fideiussione, di fronte al quale la parte garantita aveva dichiarato di non avvalersi della disciplina consumeristica. Fondando la propria decisione su tale ragione, la Corte d’Appello aveva stabilito come, essendo il contratto di fideiussione accessorio rispetto al contratto principale di mutuo, l’applicabilità della normativa in tema di tutela del consumatore andasse esclusa, essendo il contratto di fideiussione stipulato a garanzia dei debiti contratti da un soggetto che realizzava «un’operazione bancaria volta a realizzare finalità e destinazioni diverse da quelle poste in essere da privati consumatori.» Per tale ragione, veniva rigettata l’eccezione di incompetenza del fideiussore, che richiamava invece l’applicazione della disciplina consumeristica e quindi il foro del consumatore, così come stabilito dall’art. 33, co. 2, lett. u) del codice del consumo.
La Corte Suprema ha accolto il ricorso del fideiussore, cassando la sentenza della Corte d’Appello e dichiarando competente il foro del consumatore. Richiamando un principio più volte ribadito dalla stessa Corte, oltre che alcune importanti decisioni della Corte UE (C-74/15, Tarcau e C-534/15), l’ordinanza ha ricordato come, proprio con riferimento alla fattispecie dell’obbligazione fideiussoria accedente ad un contratto di impresa, «i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato in favore di un professionista devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso contratto di fideiussione, e non di quello principale» (in questo caso di mutuo). La conseguenza, quindi, è la seguente: ove la prestazione di garanzia non si configuri come esercizio di un’attività professionale, anche se resa da un professionista non viene meno la qualità di consumatore del fideiussore e la fattispecie non si sottrae perciò all’applicazione della disciplina consumeristica e, in particolare, all’applicazione del foro del consumatore.