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SPESE DELLA PARTE CIVILE RIMBORSATE ANCHE CON IL PATTEGGIAMENTO IN UDIENZA PRELIMINARE
Patteggiamento e spese della parte civile: viene finalmente posto un punto fermo a proposito dei poteri del danneggiato il quale, nell’intento di costituirsi parte civile in un giudizio penale in fase di udienza preliminare, si trova ad avere a che fare con un possibile o concreto e conclusivo accordo fra la difesa dell’imputato e la Procura, in vista di un’applicazione pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
Considerevoli settori della dottrina e significative sentenze di merito propugnano un orientamento secondo il quale, trovandosi in udienza preliminare non destinata alla decisione sulla domanda di applicazione pena su richiesta delle parti, al danneggiato sia preclusa la costituzione di parte civile nei casi in cui la richiesta dell’imputato e il consenso del Pubblico Ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza sua e del Giudice competente.
Questo poiché la parte offesa si troverebbe nella situazione in cui la sua partecipazione al processo come parte costituita non potrebbe avere come sbocco la condanna dell’imputato al risarcimento del danno, stante l’accordo raggiunto con la Procura; situazione tutt’affatto diversa sarebbe quella che vedrebbe la persona offesa non informata di tale accordo, il che non gli inibirebbe la costituzione in giudizio, con conseguente legittimità del provvedimento del Giudice con il quale vengono liquidate le relative spese.
Un diverso indirizzo giurisprudenziale ritiene che la partecipazione al giudizio penale non sia affatto preclusa, pure nel caso di proposta e speculare consenso ai fini di un patteggiamento, posto che l’udienza nella quale viene esaminato detto accordo può ben avere epilogo diverso da quello del mero accoglimento da parte del Giudice e questo a differenza del caso in cui proposta dell’imputato e consenso del Pubblico Ministero siano stati generati nel corso delle indagini preliminari, così come previsto dall’articolo 447 I° c.p.p.
Autorevoli pareri valutano in altro modo gli effetti della conoscenza dell’accordo in relazione alla legittimità della condanna al pagamento delle spese di costituzione di parte civile. Il danneggiato ha titolo a costituirsi in giudizio anche nel caso in cui l’accordo ex art. 444 c.p.p. sia stato raggiunto, ma l’analisi viene spostata sul diritto alla liquidazione agli esiti dell’accoglimento o meno dell’istanza di applicazione concordata della pena e, sotto questo profilo, nega in caso di accoglimento che l’imputato debba rifondere le spese di costituzione della persona offesa, già edotta della probabile definizione del giudizio.
Due importanti interventi legislativi hanno interessato la questione se, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, in caso di accordi perfezionatisi prima della costituzione in giudizio della parte civile, quest’ultima sia legittimata a costituirsi per l’udienza preliminare e se, in caso affermativo, il Giudice che delibera la sentenza di patteggiamento debba liquidare le spese di costituzione a suo favore.
Il primo è costituito dalla L. 103/2017, che ha rimodulato i confini della ricorribilità della sentenza di applicazione pena su richiesta, consentendo in tal modo di impugnare in sede di legittimità il capo della decisione attinente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile: il tassativo catalogo dei vizi denunciabili, a norma dell’art. 448, II°bis, c.p.p. è riferibile esclusivamente alle statuizioni che recepiscono il contenuto dell’accordo fra il Pubblico Ministero e l’imputato e non alle determinazioni ulteriori del Giudicante che sono estranee alla piattaforma condivisa delle parti.
Il secondo momento è rappresentato dal D. Lgs. 150/22, che è intervenuto, tra l’altro, sulle modalità e i termini di costituzione di parte civile; in caso di udienza preliminare, detto termine va individuato al momento dell’accertamento relativo alla costituzione delle parti: ove manchi l’udienza preliminare, il termine va riferito agli adempimenti previsti dall’art. 484 o 554bis, II° del codice di rito.
Tali termini sono perentori, essendo previsti a pena di decadenza.
Detto tutto ciò, con l’espressione “per l’udienza preliminare” si è inteso stabilire che il danneggiato non sia obbligato ad attendere l’inizio dell’udienza per costituirsi parte civile. Sulla scorta di tale statuizione, le SS.UU. pongono il punto fermo secondo il quale l’organizzazione strutturale dell’udienza preliminare prevede che la costituzione delle parti sia il passo necessario processuale successivo alla fissazione dell’udienza e alla notificazione agli interessati.
Proprio su quest’ultimo punto, viene ribadito come nulla imponga o consenta al danneggiato – intenzionato a coltivare la posizione di parte civile – di monitorare le iniziative dell’imputato tese a un possibile accordo col PM: comportamento inesigibile tanto quanto il farsi carico, da parte dell’imputato, di un inesistente dovere di informazione a favore della parte civile.
In altre parole, all’atto di accertamento della costituzione delle parti non vi è alcuna norma che precluda l’ingresso nel processo della parte civile, in conseguenza dell’esistenza di una richiesta di applicazione pena da valutare: peraltro, il dettato dell’art. 79 del codice di rito contiene l’espressa previsione del termine dato alla persona offesa per la costituzione in giudizio, situato “prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.”
Infine, proprio il rispetto dell’art. 24 della Carta fondamentale non consente il paradosso di porre a carico della parte civile anche le spese incontrate per attività che potrebbero avere indotto l’imputato a cercare l’accordo con la Procura per la definizione alternativa del giudizio; tanto meno la legge prevede di onerare il danneggiato di informarsi sulla possibile esistenza di un tale accordo.
In conclusione, in tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare, anche laddove l’imputato abbia in precedenza depositato in cancelleria la richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., munita del consenso del pubblico ministero, con la conseguenza che il Giudice, in caso di accoglimento dell’accordo tra le parti, deve provvedere anche sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione.