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NON C’E’ EVASIONE IVA PER IL SOCIO SENZA POTERI DI AMMINISTRAZIONE
Una recente sentenza della Corte di Cassazione in tema di evasione IVA, la numero 35984 del 26.09.2024, ha confermato come non risponda di evasione Iva il socio che non abbia poteri di amministrazione e quindi non sia legittimato a presentare la relativa dichiarazione.
La sentenza ha accolto il ricorso di una manager titolare di una quota all’interno di una srl, ma al contempo priva di qualsiasi potere decisionale. In particolare, in tema di reati tributari, deve trovare applicazione il principio per il quale i delitti di omessa dichiarazione dei redditi o dell’Iva e di omesso versamento dell’Iva hanno natura di reati omissivi propri, istantanei e uni-sussistenti e possono essere commessi soltanto da chi sia obbligato a compiere i relativi adempimenti secondo la legislazione fiscale. I soggetti sui quali non gravano gli obblighi di presentare le dichiarazioni o di versare l’Iva al momento della scadenza possono concorrere, eventualmente, con un contributo causale inteso in senso morale, attraverso l’istigazione della condotta nei confronti dell’autore materiale o attraverso il rafforzamento del proposito criminoso.
Il D.lgs. n. 74 del 2000, art. 5, nello specifico sanziona la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, pur essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte. Trattasi evidentemente di reato omissivo proprio, posto in essere da colui che, in base alla normativa fiscale di riferimento, sia in concreto tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale obbligatoria.
Determinante è quindi la posizione mantenuta all’interno della società; eventuali poteri amministrativi potranno incidere sotto il profilo della responsabilità. Diversamente dal socio senza poteri, infatti, la giurisprudenza ha riconosciuto pacificamente la responsabilità penale nei confronti dell’amministratore di fatto (tra le altri, Sez. III, n. 3780 del 14/05/2015). Si è, infatti, affermato che il reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o Iva è configurabile nei confronti dell’amministratore di fatto, e l’amministratore di diritto, quale mero prestanome, risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento (art. 40 c.p., comma 2, e art. 2932 c.c.). Infatti, in tema di reati tributari, il prestanome non risponde dei delitti in materia di dichiarazione previsti dal D.lgs. n. 74 del 2000 solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società; in tal caso, infatti, non sarebbe nemmeno astrattamente possibile per lui presentare la dichiarazione, e al massimo l’imputabilità potrebbe derivare dalla disciplina del concorso.