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SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI E PIANO DEL CONSUMATORE LEGGE 3 DEL 2012
Questione interessante è la sorte della segnalazione in Centrale Rischi della Banca d’Italia nell’ipotesi di procedura di un piano del consumatore ex Legge 3 del 2012.
In conseguenza del solo deposito della domanda di apertura del piano del consumatore, il sovraindebitato mantiene la segnalazione come “inadempiente probabile” (UTP) e così fino all’omologazione del piano.
L’omologa del piano da parte del Tribunale, pur quando non ha ad oggetto l’integralità della somma dovuta, costituisce, di per sé, un elemento sopravvenuto tale da poter rendere necessaria da parte del creditore una diversa valutazione della posizione del debitore, considerato che le sue esposizioni sono comunque destinate a tornare in bonis, comportando, in ogni caso, la riduzione della segnalazione per importi via via decrescenti fino al pagamento del saldo omologato.
Il provvedimento di chiusura della procedura determina poi l’obbligo per il creditore di una nuova e diversa valutazione della posizione del debitore. Se il piano si è chiuso con il pagamento integrale dei creditori, il creditore deve disporre l’immediata cancellazione di ogni tipo di segnalazione. Se, invece, il piano si è chiuso con il pagamento di un importo parziale o, comunque, a stralcio, il credito residuo non è più esigibile e ciò comporta il suo passaggio a perdita. Una volta passata la posizione a perdita, essa, a decorrere dal mese successivo, non deve comunque comparire più in Centrale Rischi.
Resta il problema della segnalazione di “credito in sofferenza a perdita”, che può durare 36 mesi dalla chiusura del piano. Tale disciplina sembra in contrasto con la Legge 3 del 2012, considerato che il piano del consumatore è un piano di ristrutturazione attraverso il quale i consumatori che versano in difficoltà economiche possono rinegoziare i propri debiti e che la procedura si rivolge esclusivamente alle persone fisiche che abbiano contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, ovverosia ai consumatori.
È preferibile credere, allora, che, in presenza di un piano del consumatore di cui alla Legge 3 del 2012, alla tutela del credito, cui risponde il diritto del creditore di mantenere la segnalazione, quale “credito in sofferenza a perdita”, del credito residuo alla chiusura del piano per un periodo di 36 mesi successivo alla chiusura della procedura, debba prevalere la tutela del consumatore, considerando che tra i debiti non soddisfatti al momento della proposta del piano, rientrano esclusivamente obbligazioni sorte per far fronte ad esigenze personali, famigliari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, e non anche per sostenere un’eventuale attività di impresa o professionale attualmente e/o precedentemente svolta. Il mantenere la segnalazione per un periodo così lungo (quello di 36 mesi) a un consumatore, impedendogli così ogni forma di accesso al credito bancario, vanifica, in parte, la ratio per cui è stata congegnata la normativa del 2012.