Home   Procedura civile   Riforma Cartabia e procedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di I grado: articolo 283 c.p.c. e articolo 351 c.p.c.

Riforma Cartabia e procedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di I grado: articolo 283 c.p.c. e articolo 351 c.p.c.

RIFORMA CARTABIA E PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA DI I GRADO: ARTICOLO 283 C.P.C. e ARTICOLO 351 C.P.C.

Il nuovo comma 1 dell’art. 283 c.p.c., così riformato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 entrato in vigore il 28.02.2023 (c.d. Riforma Cartabia), prevede che il giudice d’appello possa disporre la sospensione della sentenza appellata «se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti».

L’art. 351 cpc recita a sua volta:

▪ Il 1° comma: “Sull’istanza prevista dal primo e dal secondo comma dell’articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l’istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio”;

▪ il 2° comma: “La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione. Davanti alla corte d’appello il ricorso è presentato al Presidente del collegio”.

▪ il 3° comma: “Il Presidente del collegio ordina con decreto la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti all’istruttore, se nominato, o davanti al collegio. Quando l’appello è proposto al tribunale, il giudice fissa l’udienza davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può essere provvisoriamente disposta l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso, con l’ordinanza non impugnabile pronunciata all’esito dell’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto”.

▪ il 4° comma: Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’articolo 281 sexies. Davanti alla corte di appello, se l’udienza è stata tenuta dall’istruttore il collegio, con l’ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire”.

Ad una prima lettura del testo emendato, appare evidente che il legislatore ha ridisegnato i presupposti della sospensiva per assimilarla ulteriormente alla tutela cautelare, e, quindi, i requisiti della sospensiva appaiono particolarmente rinforzati rispetto al passato .

La Riforma Cartabia ha, in pratica, disegnato tre procedimenti di inibitoria, uno a carattere ordinario e due a carattere anticipato (c.d. sospensiva anticipata):

1)            quello ordinario di decisione sull’inibitoria in sede di prima udienza di comparizione;

2)            quello anticipato di decisione sull’inibitoria in sede di udienza in camera di consiglio fissata prima dell’udienza di comparizione;

3)            quello anticipato di decisione sull’inibitoria inaudita altera parte.

Ad una attenta lettura delle due norme pare che solo con il procedimento c.d. “ordinario”, che si svolge in sede di prima udienza di comparizione, la Corte debba esaminare fumus boni iuris e periculum in mora anche in maniera alternativa tra loro, in quanto, nella pratica, la disamina sull’inibitoria in sede di 1° udienza si trasforma in realtà in un’anticipazione della decisione, considerato che l’art. 351 4° comma cpc prevede che la Corte, una volta decisa l’inibitoria, possa ritenere la causa matura per la decisione, e addirittura  provvedere ai sensi dell’articolo 281 sexies cpc.

Diversamente i procedimenti di c.d. sospensiva anticipata, guardando anche alla ratio della Riforma Cartabia di riduzione dei tempi e dei carichi processuali, devono trovare fondamento in situazioni di urgenza che legittimino la pronuncia anticipata rispetto ai tempi processuali ordinari per provvedere sull’istanza di sospensione alla prima udienza di comparizione: in tali casi, le situazioni d’urgenza non possono operare con riferimento alle istanze fondate sul solo fumus.

Se si analizza la giurisprudenza di merito formatasi successivamente alla riforma , è possibile notare significative prese di posizione sui nuovi presupposti dell’inibitoria e, nello specifico, sulla loro severità. Così taluni provvedimenti sottolineano che l’espresso riferimento alla “manifesta fondatezza” della domanda, nonché al pericolo di insolvenza di una delle parti, valgano a connotare i due requisiti (pure alternativi) di un maggior rigore rispetto a quello precedentemente richiesto dalla norma. Altre pronunce – ancor più severe – evidenziano che i due requisiti del fumus e del periculum vengono connotati in termini particolarmente intensi, richiedendo una prognosi molto ma molto favorevole, addirittura altamente probabile, per quanto riguarda la fondatezza del gravame e un pregiudizio che si traduca in una situazione di grave difficoltà finanziaria o di concreto rischio di insolvenza, escludendo una mera ipotesi di plausibilità o di lieve rischio economico, per quanto riguarda il pericolo .

Peraltro è logico che le Corti seguano questo indirizzo particolarmente severo nell’interpretazione della “nuova” norma, allo scopo di evitare sospensive funzionali ad impugnazioni totalmente infondate, con pesante aggravio dei contenziosi inibitori in appello (che la riforma Cartabia vuole evitare).

Tanto più quando si parla di sospensiva anticipata ex art. 351 2° e 3° comma cpc,  cioè quando parte appellante chiede, con apposito autonomo ricorso, una decisione sulla sospensione inaudita altera parte oppure prima dell’udienza di comparizione.

Appare evidente che la natura cautelare del procedimento ex art. 351 2° e 3° comma cpc impone che le c.d. sospensive anticipate debbano trovare fondamento, in questo caso, in situazioni di urgenza che legittimino la pronuncia anticipata rispetto ai tempi processuali ordinari per provvedere sull’istanza di sospensione alla prima udienza, come previsto nell’art. 351, comma 1, cod. proc. civ.. Una diversa opinione, lascerebbe intendere che anche la sola manifesta fondatezza dell’impugnazione legittimi l’emissione del decreto di sospensione ex art. 351, comma 2 e 3, c.p.c., il che condurrebbe ad un numero di appelli senz’altro più considerevole, vista la facilità di ottenere la sospensiva.

Nell’attesa di più chiare pronunce sul punto, è opportuno auspicare che le Corti si uniformino ad un criterio procedurale per cui le sospensive anticipate – quelle richieste inaudita altera parte o con anticipazione d’udienza – debbano essere fondate sui “giusti motivi di urgenza”, e solo quella ordinaria, da decidere in sede di prima udienza di comparizione, possa esaminare fumus boni iuris e periculum in mora, anche in alternativa fra loro. A prescindere dal dato testuale, che sembra davvero inequivocabile, tale conclusione dovrebbe dipendere dalla scelta di evitare una inammissibile duplicazione del procedimento di tutela, posto che la medesima istanza di sospensione potrebbe essere indifferentemente trattata e decisa sia, in via ordinaria, alla prima udienza ex art. 351 comma 1 c.p.c., sia in via di tutela anticipata ai sensi dell’art. 351 2° e 3° comma c.p.c., senza che la differente disciplina processuale dettata per la procedura anticipata di cui all’art. 351 2° e 3° comma cpc,  rispetto al primo comma dell’art. 351 c.p.c., trovi fondamento o giustificazione in una diversità delle esigenze di tutela poste a fondamento delle due differenti ipotesi disciplinate dal legislatore.