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LA NULLITÀ DEI CONTRATTI DI MUTUO E LA MANIPOLAZIONE DEI TASSI EURIBOR
Le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a dirimere la spinosa questione della nullità (anche parziale) dei contratti di mutuo e/o finanziamento per la manipolazione dei tassi Euribor a seguito della esistenza di un cartello bancario volto a modificare artificiosamente l’andamento dell’Euribor tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, con l’ordinanza n. 6943 del 15 marzo 2025, hanno deciso di attendere la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sospendendo la attesa decisione sugli effetti della manipolazione Euribor nei contratti di finanziamento.
Come è noto, la famosa sentenza della Cassazione n.12007 del 3 maggio 2024 ebbe a statuire che “le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l’impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell’Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice; a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse; “in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l’Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata l’alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell’abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell’ordinamento.”
In sede europea la questione è stata devoluta alla Corte di Giustizia europea che dovrà chiarire se dalla violazione dell’art. 101 TFUE (e dell’art. 2 legge nazionale n. 287/90) accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, possano discendere effetti sui singoli contratti stipulati dai consumatori. In caso di accertamento dell’alterazione dei tassi dei mutui a tasso variabile e dei derivati che hanno utilizzato l’Euribor quale parametro di indicizzazione si darebbe il via libera, di fatto, alla richiesta di restituzione delle somme illegittimamente pagate da tutti quelli che hanno sottoscritto mutui, finanziamenti o leasing indicizzati.