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Presupposti e oggetto dell’accertamento tecnico preventivo

PRESUPPOSTI E OGGETTO DELL’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 C.P.C.

 

Lo strumento dell’accertamento tecnico preventivo previsto dall’articolo 696 c.p.c. è volto a far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose e si inquadra nella più ampia categoria dei provvedimenti cautelari, come si coglie dall’inserimento dello strumento nel Capo III dei procedimenti sommari.

La funzione sostanziale dell’istituto è ciò che lo distingue dalla consulenza tecnica preventiva di cui al seguente articolo 696-bis c.p.c.: nello specifico, l’uno, l’accertamento tecnico ex art. 696 c.p.c., è volto a raccogliere prove che saranno utilizzate in un futuro giudizio di merito, nel caso il decorso naturale del tempo possa pregiudicare l’istruzione probatoria stessa e quindi vi sia urgenza di utilizzare uno strumento di istruzione preventiva; l’altro, la consulenza tecnica ex art. 696-bis c.p.c., ha perlopiù una funzione deflattiva del processo civile, essendo volto alla composizione della lite e non essendo soggetto, come espressamente indicato dallo stesso art. 696-bis, alle stesse rigide condizioni dell’accertamento tecnico.

Proprio queste rigide condizioni di ammissibilità definiscono la natura dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. Genericamente, può affermarsi come debbano ricorrere tre presupposti: il carattere sommario dell’indagine che il giudice deve svolgere, il rapporto di strumentalità con il giudizio di merito e il pericolo nel ritardo, inteso quindi come necessità e urgenza.

Con riferimento al contenuto del ricorso divengono quindi elementi essenziali da sottoporre al giudice il fumus boni iuris e il periculum in mora, requisiti propri di ogni procedimento cautelare che in questo caso, però, divergono dalla disciplina generale.

Per quanto riguarda il fumus, oggetto della valutazione del giudice dovrà essere non tanto il fondamento del diritto, come avviene di norma nei procedimenti cautelari, quanto la possibilità di tutela giurisdizionale dello stesso diritto. L’accertamento tecnico ex art. 696 c.p.c., in pratica, dovrà essere strumentale e rilevante rispetto alla situazione giuridica alla quale la prova è preordinata, con un accertamento che non pregiudichi le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza nel giudizio di merito, alla stregua di quanto disposto dall’art. 698 c.p.c.

In merito al periculum, diversamente, ciò che si richiede all’istante è la prospettazione della probabile sopravvenienza di un pregiudizio della situazione concreta, che renda l’acquisizione degli elementi probatori difficoltosa, financo impossibile, e che sia ragione della necessità di accertare lo stato dei luoghi e delle cose il prima possibile.

Con riferimento all’oggetto dell’accertamento tecnico ex art. 696 c.p.c., è utile fare un raffronto con la versione originaria della norma, che prevedeva soltanto come l’accertamento potesse avere ad oggetto lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, così restringendo le indagini a quelle tracce materiali che potessero essere cancellate dal tempo deperire o alterarsi, sia per vicende naturali che per azioni dell’uomo. A seguito di alcuni interventi della Corte Costituzionale (sentenze n. 471/1990 e n. 257/1996) e dell’intervento legislativo del 2005 (d.l. n. 35/2005, convertito con modificazioni dalla l. n. 80/2005) è invece stata introdotta la possibilità, se ne ricorre l’urgenza, di disporre lo strumento istruttorio anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta.

Lo stesso d.l. 35/2005 ha poi aggiunto un secondo comma all’art. 696 c.p.c. La riforma, recependo l’orientamento giurisprudenziale in base al quale l’accertamento tecnico deve comprendere ed includere tutti gli elementi conoscitivi necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito, ha stabilito come l’accertamento possa comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.

Attraverso le novità introdotte si è notevolmente ampliata l’operatività dell’accertamento tecnico preventivo. Il secondo comma, in particolare, è stato definito anche come strumento valutativo, con una possibile finalità conciliativa che lo assimilerebbe al diverso strumento di consulenza tecnica preventiva previsto dal successivo art. 696-bis. c.p.c. L’accertamento tecnico valutativo, tuttavia, risponderebbe alle stesse esigenze deflattive per cui lo strumento conciliativo della consulenza è stato previsto, pur diversificandosi in ragione, soprattutto, dei requisiti necessari per ottenerlo, essendo esso sottoposto alla prova della strumentalità e della necessità e urgenza come sopra evidenziato.

Secondo la nuova disciplina, quindi, l’istante potrà non solo, ai sensi del primo comma dell’art. 696 c.p.c., domandare accertamento tecnico volto a verificare lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, ma anche, ai sensi del menzionato comma secondo, chiedere che l’accertamento comprenda valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica. In sede di ATP, quindi, è ora possibile anticipare valutazioni che in precedenza erano riservate alla fase istruttoria propria del giudizio di merito.