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I crediti di carbonio e il decreto PNRR 3

I CREDITI DI CARBONIO E IL DECRETO PNRR 3

I crediti di carbonio costituiscono un meccanismo di mercato per regolamentare e ridurre le emissioni globali di gas serra.

Con il termine “credito di carbonio” si intende un certificato che corrisponde alla rimozione dall’atmosfera di una tonnellata di anidride carbonica (CO2) o di un equivalente quantitativo di altri gas serra. Questi crediti hanno origine da progetti che riducono, evitano o catturano le emissioni di gas serra, come il rimboschimento, la riforestazione, la gestione sostenibile delle foreste, o l’installazione di tecnologie più pulite ed efficienti in termini energetici.

Il mercato dei crediti di carbonio permette agli operatori del settore di acquistare crediti per compensare le loro emissioni, coerentemente agli obiettivi di riduzione imposti dalla normativa, anche regolamentare, europea e/o nazionale. Tali crediti possono essere acquistati volontariamente per dimostrare responsabilità ambientale o per il rispetto di standard volontari di sostenibilità oppure anche imposti per coprire le loro emissioni totali.

La richiesta di accedere a crediti di carbonio deve essere accompagnata da un progetto generatore che certifichi che le riduzioni delle emissioni siano reali, misurabili, permanenti e addizionali. Il tutto secondo precisi standard internazionali e la validazione e verifica da parte di terze parti indipendenti.

La validazione è una fase iniziale, che verifica la progettazione del progetto e il suo potenziale per ridurre i GHG. La verifica, invece, è un processo continuo che valuta l’accuratezza dei dati raccolti e la conformità del progetto agli standard stabiliti e avviene tramite regole e linee guida amministrate da enti internazionali specializzati, noti come “standard di carbonio”, quali Verra (Verified Carbon Standard) e Gold Standard (Gold Standard for the Global Goals). come Il tutto come stabilito dalla norma UNI ISO 14064-2 emessa dall’International Standards Organization, riconosciuto a livello internazionale per il calcolo della Carbon Footprint (o impronta di carbonio), che fornisce appunto gli strumenti per la quantificazione, il monitoraggio e la verifica delle emissioni gas serra (greenhouse gases o GHG), le indicazioni sul piano progettuale per la misurazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività mirate a ridurre e compensare le emissioni di gas serra e i requisiti per pianificare i progetti sulle emissioni, per identificare e selezionare le fonti, gli assorbitori e i serbatoi di gas serra pertinenti al progetto e al contesto di riferimento, per monitorare, quantificare, documentare e riportare i risultati dei progetti.

Così inquadrati i crediti di carbonio diventano uno strumento utile per finanziare la transizione a tecnologie a basso impatto di carbonio e per incentivare pratiche di gestione ambientale sostenibile.

La base prettamente giuridica della disciplina di detti crediti è costituita dagli articoli 191 e 192 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). In particolare, il primo paragrafo dell’articolo 192 conferisce all’Unione la competenza ad adottare misure per perseguire gli obiettivi in materia di politica ambientale individuati dal paragrafo 1 dell’articolo 191, tra cui la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente, un uso accorto e razionale delle risorse naturali, la promozione a livello internazionale di misure volte a trovare soluzione a livello regionale o mondiale alle questioni ambientali, e in particolare a contrastare i cambiamenti climatici.

In Italia la disciplina dei crediti di carbonio trova la sua fonte nell’art. 45 del D.L. 13/2023 (c.d. decreto PNRR 3). Il comma 2-quater di detta norma istituisce il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa unionale e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali. Tale comma dispone inoltre che i crediti in questione sono utilizzabili nell’ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al D.M. Ambiente 1 aprile 2008 (tale decreto secondo quanto previsto dall’art. 2 del medesimoha il compito di quantificare “il bilancio netto di gas ad effetto serra generato dalla superficie nazionale, in conseguenza di attività di Uso delle Terre, Variazione di Uso delle Terre e Selvicoltura (LULUCF – Land Use, Land Use Change and Forestry).

Il comma 2-quinquies dispone che i crediti di cui trattasi non possono essere utilizzati né nel mercato EU-ETS né nel mercato CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) e, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas serra contabilizzati da ISPRA nell’ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini dell’impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a quanto disposto dal successivo comma 2-sexies.

Il comma 2-sexies prevede che il CREA ammette all’iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati secondo le modalità stabilite da apposite linee guida, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, che realizzano attività di imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive a quelle previste dalla vigente normativa unionale e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2-quinquies e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

Così inquadrati i crediti di carbonio diventano uno strumento utile per finanziare la transizione a tecnologie a basso impatto di carbonio e per incentivare pratiche di gestione ambientale sostenibile. Per poter però avere successo occorrono soluzioni innovative, come la soluzione ZERO13, del Regno Unito, con la sua piattaforma basata su blockchain che facilita l’emissione, la negoziazione, la compensazione e il regolamento dei crediti di carbonio legati ad asset ESG tangibili.