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PRENOTAZIONE DEGLI ALBERGHI A DISTANZA: QUANDO NASCE IL VINCOLO?
Il tema della prenotazione degli alberghi a distanza, attraverso le piattaforme di prenotazione online, è giunto innanzi alla Corte di Giustizia, che ha stabilito, nella sentenza C-249/21 del 7 aprile 2022, quando possa ritenersi sorto il vincolo tra il consumatore e l’albergo nel contratto concluso a distanza.
La vicenda era sorta in seguito alla prenotazione effettuata su una piattaforma online da un consumatore, il quale, in seguito, non si era presentato alla struttura. Quest’ultima, in conformità alle condizioni generali proposte sul sito, addebitava al consumatore le spese di cancellazione, fissando termine di cinque giorni per il pagamento di tale importo: il consumatore si rifiutava però di pagare. Il Tribunale tedesco adito dalla struttura per il recupero dell’importo decideva di sospendere il giudizio e adire la Corte di Giustizia UE, chiedendo se, in relazione alla dicitura “completa la tua prenotazione” riportata sul pulsante di prenotazione della piattaforma online, potesse ritenersi adempiuto l’obbligo e, dunque, la mera prenotazione online fosse sufficiente per ritenere il contratto validamente concluso.
Di fronte alla questione, emerge la direttiva 2011/83/UE sulla tutela del consumatore, il cui obiettivo ultimo è un elevato livello di tutela dei consumatori, così da assicurare loro l’informazione e la sicurezza nelle transazioni con i professionisti. L’art. 8, paragrafo 2, in merito al contratto concluso a distanza, impone al professionista un certo numero di requisiti formali, il cui rispetto è essenziale per far sorgere l’obbligo del consumatore di pagare il professionista. In particolare, il professionista dovrà comunicare in modo inequivoco: 1- le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; 2- il prezzo totale dei beni e servizi comprensivo delle imposte; 3- la durata del contratto, se applicabile, o , se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto; 4- se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto. Inoltre, il professionista dovrà garantire le informazioni necessarie affinché il consumatore comprenda che la prenotazione implica l’obbligo di pagare. A norma del comma 2 dell’art. 8, par. 2, infatti, «nel caso in cui l’attivazione di un pulsante o di una funzione analoga sia necessaria per inoltrare l’ordine, il pulsante o la funzione analoga devono riportare in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che il fatto di inoltrare l’ordine implica l’obbligo, per il consumatore, di pagare il professionista.»
La Corte di Giustizia, riportandosi alla direttiva, evidenzia quindi come sia proprio il pulsante che si trova online al momento della prenotazione a dover indicare espressamente il conseguente obbligo di pagamento che sorge in capo al consumatore. Il professionista avrà quindi adempiuto al suo obbligo e potrà pretendere il pagamento solo se inserirà l’informazione in modo chiaro ed inequivoco sul pulsante di prenotazione. Il momento della conclusione del contratto, conseguentemente, dovrà essere individuato sì alla prenotazione che il consumatore effettua online e non al momento in cui inizia il soggiorno; ma affinché il contratto sia valido e l’albergatore possa pretendere l’adempimento, dovrà essere garantito il diritto d’informazione al consumatore.