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La natura giuridica della responsabilità del gestore di un supermercato

LA NATURA GIURIDICA DELLA RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DI UN SUPERMERCATO

La Corte di Cassazione ha dibattuto una questione inerente alla natura della responsabilità giuridica del gestore di un supermercato in relazione alla potenzialità dannosa dei beni presenti nel supermercato (Cass. n. 16224/2022). La vicenda vedeva Tizia subire un infortunio a causa delle porte automatiche del locale, con conseguente giudizio per risarcimento del danno. La questione verteva sulla possibilità di qualificare la responsabilità del gestore come di natura contrattuale o extracontrattuale, con particolare rilievo alle differenti conseguenze sul termine prescrizionale.

La questione principale ineriva alla possibilità che venissero individuati degli obblighi particolari di protezione in capo al gestore per la sua qualifica professionale ed il ruolo ricoperto, oltre che particolari aspetti relativi al rapporto contrattuale tra cliente e supermercato; secondo la tesi che sosteneva la natura contrattuale della responsabilità del gestore, nel momento in cui veniva concluso il contratto di vendita all’interno del supermercato sarebbero discese a carico del gestore obbligazioni ulteriori rispetto a quelle tipicamente previste dall’art. 1476 c.c. e relative alla salvaguardia e all’incolumità personale del compratore. In seguito all’incidente con le porte automatiche, quindi, la responsabilità del gestore avrebbe dovuto essere ricondotta a natura contrattuale per obblighi accessori rispetto a quelli generali contemplati dall’art. 1476 c.c.

Di diversa opinione la Corte Suprema, secondo la quale la natura della responsabilità è aquiliana. Secondo l’ordinanza in commento, una chiara ipotesi porta ad escludere la natura contrattuale della responsabilità: ricorre la disciplina dell’art. 2051 c.c., per il quale ciascuno è responsabile per le cose che ha in custodia, trovando così applicazione sia con riferimento ai momenti antecedenti all’acquisto che a quelli seguenti, non risultando attivabile soltanto al momento della conclusione del contratto d’acquisto.

Benché, infatti, il rapporto negoziale tra il cliente ed il gestore del supermercato sia fonte, per quest’ultimo, di obblighi accessori di protezione, dovendo il debitore soddisfare l’interesse creditorio ad una prestazione conforme e diligente e impiegare cautela, prudenza e perizia necessarie per salvaguardare la persona e i beni del creditore/cliente, bisogna altresì considerare come, nel caso in cui il danno alla persona non derivi dalle modalità con cui il debitore ha adempiuto ma sia l’estrinsecazione della potenzialità dannosa delle cose che si trovano nel supermercato, non si possa considerare legato all’obbligo contrattuale sorto al momento dell’acquisto, ma debba trovare la sua fonte nella responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Questa la massima: «Nella vendita conclusa all’interno di un supermercato, allorché la compromissione dell’incolumità fisica del compratore non sia occasionata dalle modalità di adempimento delle obbligazioni del venditore, ma piuttosto dalla potenzialità dannosa delle cose che si trovano all’interno del locale, il danno non è legato all’attuazione dell’obbligo contrattuale e non è ascrivibile alla mancata osservanza della dovuta diligenza adempitiva da parte del venditore, ma all’esplicazione della predetta potenzialità dannosa delle cose che si trovano nel supermercato, sicché può essere esclusivamente fonte di responsabilità extracontrattuale a carico del custode delle cose medesime