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MANCATA PARTECIPAZIONE AD UN CONCORSO E DANNO PATRIMONIALE RISARCIBILE PER PERDITA DI CHANCE
La Cassazione civile del 17.02.2022 n. 5231 ha dibattuto la seguente questione: in quali casi la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile?
Nello specifico, la ricorrente lamentava di non aver potuto partecipare ad un concorso universitario a causa del ritardo con il quale le era stata consegnata una lettera raccomandata proveniente dall’università; sosteneva, infatti, come proprio il ritardo le avesse impedito di prendere parte al concorso bandito per il conseguimento di un dottorato di ricerca, e che quindi le spettasse un risarcimento del danno fondato sulla perdita di chance che il ritardo le aveva procurato.
Secondo la Corte, la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo. È quindi necessario vagliare, nel concreto, l’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere con certezza o elevata probabilità l’eventuale perdita di chance, per la quale è richiesta una prova, anche presuntiva, fondata su circostanze specifiche e concrete. Non solo: affinché si possa parlare di perdita di chance, è altresì necessaria la presenza ex ante di possibilità concrete di ottenere dei vantaggi economici apprezzabili. Nel caso di specie era quindi richiesta alla ricorrente una prova concreta delle possibilità di passare il concorso, prova che avrebbe dovuto fondarsi su elementi oggettivi che permettessero di desumere il conseguente pregiudizio dato dalla mancata partecipazione per colpa del ritardo nella consegna della raccomandata (e la conseguente colpa, quindi, da individuarsi o nel mittente o nel vettore postale).
Proprio in tema di concorsi pubblici viene identificata una disciplina relativa al risarcimento da perdita di chance. Secondo la Corte, la giurisprudenza afferma come l’espletamento di una procedura concorsuale che sia dichiarata illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno per perdita di chance, occorrendo che il danneggiato provi il nesso di causalità tra inadempimento e il danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa di un esito favorevole. Gli elementi a supporto della richiesta, quindi, sono da rintracciare temporalmente al momento antecedente al concorso: solo con la prova che vi erano concrete possibilità di ottenere vantaggi economici apprezzabili – la cui valutazione è rimessa al giudice di merito – potrà dimostrarsi il conseguente danno da perdita di chance.
Rigettando il ricorso, infatti, la Corte evidenzia come il giudice di merito avesse giustamente affermato come la ricorrente avrebbe dovuto fornire elementi ulteriori a fondamento della propria domanda, come, per esempio, il numero di partecipanti, il successivo risultato delle prove e la presenza di elementi dai quali desumere che la partecipazione avrebbe avuto ragionevoli probabilità di ottenere il successo.