Home   Articoli   Diritto Bancario   Pegno rotativo su merce e blockchain

Pegno rotativo su merce e blockchain

PEGNO ROTATIVO SU MERCE E BLOCKCHAIN

 

Con blockchain, letteralmente “catena di blocchi”, si intende un paradigma tecnologico che permette di sviluppare applicazioni basate su un sistema decentralizzato di condivisione e validazione delle informazioni dalle numerose applicazioni. Deve intendersi, quindi, un registro digitale aperto e distribuito, in grado di memorizzare dati in modo sicuro, verificabile e permanente ed è rappresentabile come una lista, in continua crescita, di “blocchi” collegati tra loro e resi sicuri mediante l’uso della crittografia.

L’ambito finanziario è in generale quello più attivo sul tema blockchain e le banche e la finanza si basano sullo scambio di valori o titoli attraverso sistemi complessi di regolamentazione per garantire l’autenticità delle transazioni. Di recente un gruppo bancario ha finalizzato un ingente finanziamento a favore di una grande azienda casearia italiana, primo produttore al mondo di formaggio Grana Padano, basato sul pegno rotativo non possessorio e supportata, per la prima volta in Europa, dalla tecnologia di registri digitali condivisi (blockchain). Questa operazione, permette al produttore di sostenere i propri investimenti, riducendo allo stesso tempo l’operatività e i costi e garantendo alla banca la sicurezza del bene posto in garanzia, grazie ad un presidio della merce con aggiornamenti in tempo reale del controvalore dei pegni, collegato al valore della Camera di Commercio di Milano.

In particolare, l’istituto metterà a disposizione dell’azienda una linea di credito ricevendo come garanzia forme di grana padano. Il produttore conserverà queste forme presso il proprio magazzino (pegno non possessorio) e potrà sostituirle nel corso del tempo con altre forme di pari valore (pegno rotativo). La novità assoluta di questa operazione è che la banca potrà monitorare costantemente la merce posta a garanzia tramite un sistema di database digitali condivisi tra il produttore e la banca stessa (blockchain).

Le tecnologie e gli strumenti informatici oggi a disposizione di tutti aprono nuovi scenari di indagine sia per l’interprete sia per il giudice ogniqualvolta un negozio giuridico sia “documentato” secondo lo schema del blockchain essendo inevitabile l’esame dello schema di blockchain prefigurato dai contraenti e quindi la lettura della scansione temporale degli eventi giuridicamente rilevanti.

In quest’ottica si pone l’espressa possibilità di sostituire con efficacia retroattiva i beni originariamente avvinti ad un vincolo pignoratizio con altri, rispettando il valore dei beni che originariamente erano gravati dal vincolo. Tale disposizione, dunque, apre la strada alla costituzione di garanzie rotative aventi ad oggetto anche merci, emergendo quindi, la concezione di un pegno che, pur avendo ad oggetto un insieme di res, rileva per il valore intrinseco che tali beni posseggono. La rotatività della garanzia, quindi, riesce a salvaguardare tanto l’interesse del debitore di disporre degli strumenti registrati in conto senza, però, mettere in pericolo le ragioni del creditore garantito alla conservazione e mantenimento delle proprie prerogative sul valore dei beni.